Inammissibilità

Inammissibilità
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Sanzione processuale consistente nella carenza del potere di una parte a proporre una domanda, dovuta alla inosservanza di un termine procedurale o ad una modalità di forma.
L'ipotesi più importante di (—) è quella prevista in tema di impugnazione.
L'(—) delle impugnazioni nel processo civile consegue ad es.:
— alla mancata proposizione dell'atto di impugnazione nei termini previsti dalla legge;
— all'impugnazione con appello di sentenze per le quali l'appello è escluso per legge o dall'accordo delle parti;
— alla mancata integrazione del contraddittorio (nel termine fissato) ordinata dal giudice d'appello qualora la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte;
— quando il ricorso per Cassazione [Cassazione (Ricorso per)] non è stato sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale;
— quando il ricorso per Cassazione non contiene le indicazioni prescritte nell'art. 366 c.p.c.
Sia per l'appello, sia per il ricorso per Cassazione, la dichiarazione di (—) impedisce la riproposizione dell'impugnazione, anche se il termine fissato dalla legge non è ancora decorso (artt. 358 e 387 c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
L'impugnazione nel processo penale è inammissibile:
— quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
— quando il provvedimento non è impugnabile;
— quando non sono state osservate le prescrizioni relative alla forma, alla presentazione, alla spedizione e alla notificazione dell'atto di impugnazione, né siano stati osservati i termini per proporre l'impugnazione;
— quando le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento non sono state impugnate contestualmente alla sentenza, salve le ordinanze in materia di libertà personale;
— quando vi è rinuncia all'impugnazione.
L'(—) è dichiarata con ordinanza, soggetta al ricorso per Cassazione, dal giudice dell'impugnazione.
L'(—) può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio.
Oltre che all'ipotesi dell'impugnazione, l'(—) è istituto che si riferisce a tutte le ipotesi in cui il giudice rifiuti la decisione su determinate richieste a causa della mancanza di particolari condizioni prescritte dalla legge.
Sotto tale profilo si parla di inammissibilità con riferimento alla ricusazione, alla rimessione, alla costituzione di parte civile, all'incidente probatorio, all'opposizione all'archiviazione, all'opposizione al decreto penale di condanna.