Improcedibilità

Improcedibilità
() nel processo civile (d. proc. civ.)
È quella particolare situazione processuale per cui, una volta instaurato il giudizio, questo non può più proseguire o concludersi con una sentenza di merito.
Si verifica:
— nel giudizio di appello, se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza, ovvero, essendosi costituito, non vi sia comparso; in tale ultima ipotesi, il giudice istruttore rinvia la causa ad una successiva udienza e se l'appellante non vi compare dichiara la (—) dell'appello;
— nel ricorso per Cassazione: quando non siano stati depositati nella cancelleria della Corte, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c.;
— nella revocazione: se il giudizio è proposto davanti al Tribunale o alla Corte d'appello, quando non siano stati depositati in cancelleria, nei venti giorni dalla notificazione, la citazione e la copia autentica della sentenza impugnata (art. 399 c.p.c.);
— nei procedimenti relativi a controversie di lavoro: la domanda in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non è procedibile nelle ipotesi di intempestiva o mancata proposizione del ricorso amministrativo o, comunque, qualora siano decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso stesso (art. 443 c.p.c.).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
L'(—) si ha quando il processo, subordinato ad una condizione detta appunto di procedibilità, risulta impedito dalla sua mancanza. Le condizioni di procedibilità sono la querela, l'istanza, la richiesta e l'autorizzazione a procedere, anche se quest'ultima si considera più una condizione di proseguibilità.
Il difetto di condizione di procedibilità può dar luogo a varie pronunce: archiviazione per (—), sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento.
Tali decisioni a carattere processuale non impediscono il successivo esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto contro la stessa persona se in seguito sopraggiunge la condizione di procedibilità (art. 345 c.p.p.).