Citazione
Citazione (d. proc. civ.)
Con esso si propone la domanda giudiziale nel processo di cognizione di 1 grado: a questo fine è un atto sempre necessario, salvo le eccezioni di legge (art. 316 c.p.c.). Pu ò, per ò, trovare luogo anche al di fuori del processo di 1 grado, come, per esempio, per proporre appello in via principale (art. 342 c.p.c.), per la revocazione (art. 398 c.p.c.) e per l'opposizione di terzo (art. 405 c.p.c.).
La () è atto formale, che deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore (al quale deve aver conferito procura ad litem); nonch é atto recettizio in quanto per produrre i suoi effetti deve essere notificato al destinatario ed inoltre si rivolge anche al giudice al quale si chiede una pronuncia sulla controversia.
Nullit à della ()
1) vocatio in ius, che incidono cio è sulla capacit à dell'atto a rendere nota alla controparte che vi è un'udienza fissata e che egli ha l'onere di costituirsi con determinate modalit à ed entro precisi termini. Determinano tale nullit à la mancanza, od assoluta incertezza, dell'indicazione del giudice innanzi a cui comparire o delle generalit à delle parti; l'omissione dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione; l'assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello previsto (60 giorni, ex art. 163bis c.p.c.); l'omissione dell'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
2) editio actionis, che incidono cio è sulla capacit à dell'atto a rendere nota al convenuto la pretesa attorea. Determinano tale nullit à l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda (petitum) o dell'esposizione dei fatti posti a suo fondamento (causa petendi).
A fronte di una citazione nulla, si possono verificare tre situazioni:
a) il convenuto si costituisce egualmente, senza nulla eccepire; ne consegue che l'atto è sanato;
b) il convenuto si costituisce, ma eccepisce la nullit à. In tal caso il giudice deve rinviare la causa, fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini per comparire (nel caso di vizio della vocatio in ius), altres ì ordinando l'integrazione della domanda, in caso di vizio dell'editio actionis;
c) il convenuto non si costituisce; in tal caso il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione, corretta dai vizi, fissando una nuova udienza.
La sanatoria della citazione nulla non produce per ò gli stessi effetti. Infatti per i vizi relativi alla vocatio, essi si sanano retroattivamente (ex tunc) e gli effetti processuali e sostanziali della domanda (es. interruzione della prescrizione) si producono a decorrere dalla prima citazione. Per i vizi relativi alla editio, la sanatoria non ha effetto retroattivo (opera ex nunc), sicch é se, ad esempio, tra la prima citazione e la sua rinnovazione si è maturata una prescrizione o una decadenza, esse rimangono ferme.