Amministrazione

Amministrazione
() controllata (d. fall.)
Procedura concorsuale di tipo conservativo contemplata dal testo originario della legge fallimentare ed abrogata dal decreto di riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006).
() dei beni del fallito (d. fall.)
È quel complesso di attività finalizzato alla conservazione o al recupero dei beni esistenti nel patrimonio fallimentare in funzione della soddisfazione paritaria dei creditori concorsuali. L'(—) è demandata al curatore, che opera sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. In particolare il curatore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione (atti conservativi, esazione di crediti, vendita di beni deteriorabili etc.) e con l'autorizzazione del comitato dei creditori quelli di straordinaria amministrazione (transazioni, rinunzie alle liti, accettazioni di eredità etc.) (artt. 84-90 R.D. 267/1942).
() di sostegno (d. civ.)
Istituto di recente introduzione previsto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi [Incapacità] (artt. 404 ss. c.c.). Pur affiancandosi alla tutela ed alla curatela, l'(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché dilata il numero dei possibili beneficiari della protezione apprestata dall'ordinamento, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, pur dopo l'applicazione della misura, residuano discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa.
Possono proporre ricorso al giudice tutelare, affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno, coloro i quali sono affetti da:
— infermità anche parziale o temporanea;
— menomazione fisica o psichica (intesa in senso ampio, ivi comprese patologie quali l'autismo o la demenza senile).
A differenza dell'interdetto [Interdizione], il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore.
Sono annullabili, su istanza dell'amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest'ultimo, gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno:
— in violazione delle disposizioni dettate dalla legge;
— oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell'incarico;
— che siano comunque in contrasto con l'interesse del beneficiario.
Parimenti annullabili sono gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.
() straordinaria delle grandi imprese in crisi (d. fall.)
Procedura concorsuale di tipo conservativo finalizzata alla continuazione dell'impresa attraverso l'attuazione di un piano di risanamento, per salvaguardarne tutti i residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali.
Introdotta con la L. 95/79, la disciplina dell'(—) è stata ridisegnata dal D.Lgs. 8-7-1999, n. 270, in attuazione della delega ricevuta ex art. 1 L. 274/98.
In base alla suddetta disciplina, possono accedere all'(—) le imprese:
— che abbiano un numero di dipendenti superiore ai 200;
— che abbiano una esposizione debitoria pari o superiore ai 2/3 dell'attivo lordo e ai 2/3 dei ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;
— che abbiano, in base alla valutazione del commissario giudiziale e del Ministro dell'Industria, concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.
L'(—) può realizzarsi attraverso due procedure:
— un programma di rivalutazione e successiva cessione dei complessi aziendali, di durata non superiore ad un anno;
— un programma di ristrutturazione economica e finanziaria, di durata non superiore a due anni.
Spetta al Tribunale fallimentare valutare se, al termine del periodo concesso, siano stati raggiunti gli obiettivi di risanamento prefissati, valutazione che può essere fatta anche prima della scadenza, qualora il Tribunale ritenga gli obiettivi non più raggiungibili. In tal caso il Tribunale revoca l'(—) e dichiara il fallimento dell'impresa.