Curatela

Curatela (d. civ.)
È un ufficio di diritto privato posto a tutela di soggetti parzialmente incapaci legalmente [Capacità (di agire)]. In virtù di questo istituto, la volontà dell'inabilitato [Inabilitazione], del minore emancipato [Emancipazione] o della persona sottoposta alla amministrazione di sostegno viene integrata dall'intervento di un terzo, il curatore, il quale, in particolare, ha funzioni di assistenza, intervenendo negli atti di natura patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato o dall'emancipato.
() speciale
Si intende l'istituto nel quale una persona è investita di funzioni analoghe a quella della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni.
Tra i più usuali casi di (—) speciale si ricordano:
— il curatore assistente nominato al minore (anche emancipato) e agli inabilitati nelle convenzioni matrimoniali (artt. 90, 165 e 166 c.c.);
— il curatore rappresentante dei figli in caso di conflitto d'interessi patrimoniali fra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (art. 320, co. 6 c.c.); analogamente in tema di tutela il co. 2 dell'art. 360 c.c. (artt. 347 e 394 c.c. tutti in materia di conflitto di interessi);
— il curatore con funzioni di rappresentanza in giudizio di soggetti assenti, o privi di una normale rappresentanza (artt. 78-80 c.p.c., art. 486 c.c., art. 780 c.p.c., art. 2845 c.c.);
— il curatore rappresentante processuale (artt. 273-274, 264, co. 2, 247-248 c.c.).