Abuso

Abuso (d. civ.)
Categoria generale comprendente ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela perché è esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge. L'esercizio del diritto, infatti, deve contemperarsi con le esigenze sociali e realizzarsi nella soddisfazione di un reale interesse. In caso contrario si risolverebbe in una deformazione dello stesso: così abusa del suo diritto il soggetto che, con la sua azione, oltrepassa i limiti entro i quali il diritto è contenuto, talché la sua attività assume i caratteri della illiceità.
() del diritto di proprietà
Si realizza quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Il proprietario compie, pertanto, atti emulativi.
Altra ipotesi è costituita dalle immissioni moleste di cui all'art. 844 c.c.
() del potere di rappresentanza
Il rappresentante [Rappresentanza] deve agire nell'interesse del rappresentato (art. 1388 c.c.). Si ha quindi abuso di potere quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso di esso, agendo per un fine diverso da quello per cui il potere era stato conferito, cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.
La legge prevede il fenomeno dell'(—) del potere rappresentativo in due norme, gli artt. 1394 e 1395 c.c., che contemplano le figure del contratto concluso in conflitto di interessi e del contratto con se stesso.
L'abuso deve essere tenuto distinto dall'eccesso di potere, che determina l'applicazione delle disposizioni sul falsus procurator: infatti, mentre in caso di eccesso il rappresentante agisce al di fuori dei poteri conferitigli (ed il negozio è inefficace), nel caso di abuso il rappresentante agisce nell'ambito dei poteri attribuitigli, ma con infedeltà (ed il negozio concluso è annullabile).
() di posizione dominante
Pratica monopolistica consistente nel comportamento dell'imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conseguenza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza (es.: imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali). L'(—) è vietato sia a livello comunitario sia a livello nazionale: l'elusione di tale divieto comporta la nullità assoluta della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, alla sospensione dell'attività di impresa.
() di potere
Si tratta di una circostanza aggravante comune [Aggravanti] prevista dall'art. 61 n. 9 c.p.
Abuso è l'uso del potere oltre i limiti imposti dal diritto; esso deve essere doloso: tale circostanza dunque, in deroga all'art. 59 si applica solo se voluta e non vale per quei reati in cui l'abuso di potere è elemento costitutivo del reato, come ad esempio nei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 e segg. c.p.).
() d'ufficio (d. pen.)
Commette tale reato (art. 323 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé e ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, configurando un reato proprio [Proprio].
Persona offesa è solo la pubblica amministrazione; secondo altra opinione invece l'(—) avrebbe natura plurioffensiva in quanto tutelerebbe anche l'interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
La configurabilità del reato è ancorata al verificarsi di un evento di danno, consistente nell'aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell'aver arrecato ad altri un danno ingiusto, ed alla violazione di norme di legge o di regolamenti realizzata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
() nell'esecuzione del contratto
La violazione della norma che impone la buona fede nell'esecuzione del contratto dà luogo ad un (—): per la precisione, questo si verifica quando un contraente esercita verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.