Aggravanti
Aggravanti (d. pen.)
Sono elementi accidentali del reato (artt. 59 ss. c.p.), cio è elementi non necessari per la sussistenza del reato ma che se sono presenti determinano un aumento di pena in misura non superiore ad un terzo anche oltre il massimo edittale, onde adeguare la pena al reale disvalore del fatto commesso.L'inasprimento della pena pu ò essere non soltanto quantitativo ma anche qualitativo, determinando, ad esempio, la sostituzione della pena dell'ergastolo alla reclusione nell'omicidio aggravato.
Le () possono essere comuni o speciali. Le () comuni sono previste nell'art. 61 c.p., per tutti i reati (in quanto compatibili); quelle speciali sono previste per uno o pi ù reati determinati.
Quelle comuni sono tutte ad efficacia comune (prevedono, cio è, un aumento di pena fino ad un terzo di quella prevista per il reato base); quelle speciali, invece, possono essere ad efficacia comune o speciale. Queste ultime sono quelle per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Le () possono, altres ì, essere ad effetto speciale, per tale intendendosi, a norma dell'art. 63 c.p., come modificato dall'art. 5, L. 400/84, quelle che determinano un aumento di pena superiore ad un terzo.
L'applicabilit à delle () è subordinata alla conoscenza o conoscibilit à della loro sussistenza da parte del soggetto agente (art. 59 c.p.). Di conseguenza, l'aggravio di pena è consentito solo se la circostanza, obiettivamente sussistente, era conosciuta dal soggetto agente o dallo stesso ignorata per sua colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa [Circostanze].