Eccesso di potere
Eccesso di potere (d. amm.)
Vizio di legittimit à dell'atto amministrativo consistente nell'uso del potere amministrativo per finalit à diverse da quelle stabilite dalla legge. Infatti, l'attivit à amministrativa non è libera ma vincolata nel fine, in quanto la legge che attribuisce alla p.a. il potere, fissa anche l'interesse pubblico da realizzare (c.d. interesse primario). Tale interesse va armonizzato con gli interessi (pubblici o privati) che di volta in volta si scontrano o si coordinano con l'interesse pubblico primario (c.d. interessi secondari).
In tal modo si individua l'interesse pubblico in concreto da realizzare; tale individuazione deve avvenire secondo parametri di ragionevolezza, nel senso che ogni scelta deve essere conseguenziale sul piano logico rispetto alle premesse costituite dai dati evidenziati nella situazione concreta (Cerulli Irelli).
Perch é si concretizzi l'() occorrono tre requisiti:
un potere discrezionale della P.A., in quanto per gli atti vincolati la legge non riconosce alcuna possibilit à di scelta circa il contenuto e non pu ò dunque riscontrarsi un vizio della funzione;
uno sviamento di tale potere dal fine pubblico da realizzare;
la prova dello sviamento, necessaria per far venir meno la presunzione di legittimit à dell'atto amministrativo.
L'() si manifesta essenzialmente attraverso le seguenti figure (dette figure sintomatiche):
travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
illogicit à e contraddittoriet à della motivazione;
contraddittoriet à tra pi ù atti;
inosservanza di circolari;
ingiustizia manifesta;
violazione e vizi del procedimento che non si concretizzino in violazioni di legge;
vizi della volont à;
mancanza di idonei parametri di riferimento;
violazione di principi generali del diritto.
Con l'emanazione della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, molti dei principi-guida dell'attivit à amministrativa si sono tradotti in norme di legge, con la conseguenza che talune violazioni di precetti di logica e correttezza comportamentale, prima considerate figure sintomatiche dell'(), ora rappresentano altrettante ipotesi di violazione di legge. Ad esempio, l'art. 3 ha sancito in via espressa:
a) l'obbligo generale di motivazione;
b) l'obbligo di indicare nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento;
c) l'obbligo, in caso di motivazione per relationem, di indicare e rendere disponibili gli atti da cui risultano le ragioni della decisione.
Ci ò comporta che la mancanza di motivazione o l'omessa indicazione, nella motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento sono, attualmente, vizi di violazione di legge e non pi ù, come in passato, vizi di ().