Immissioni
Immissioni (d. civ.)
La tematica delle () rientra nell'ambito dei limiti al diritto di propriet à.
Secondo l'art. 844 c.c. il proprietario di un fondo non pu ò impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilit à, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Si distinguono ():
intollerabili: esse originano un'azione di risarcimento del danno ed, eventualmente, l'inibizione dell'attivit à lesiva;
intollerabili ma consentite: se, nel giudizio di comparazione con le ragioni della propriet à, le esigenze della produzione vengono ritenute prevalenti, il giudice (verso corresponsione di un equo indennizzo) pu ò autorizzare la continuazione di () ritenute intollerabili;
tollerabili: in questo caso il proprietario del fondo che le subisce non riceve alcuna tutela e non pu ò impedirle, pur avendo diritto ad un equo indennizzo. Il giudizio circa il superamento della normale tollerabilit à va fatto sulla base di criteri oggettivi, avendo riguardo alle condizioni dei luoghi (art. 844, c. 1 c.c.).
Il cd. preuso (art. 844, c. 2, c.c.) è un criterio che concorre nel valutare se le () siano tollerabili o meno.
Un recente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale, ritiene sempre intollerabili le () che pregiudichino il diritto alla salute, ritenuto bene costituzionalmente garantito e tutelato (art. 32 Cost.).
Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili in materia di () di fumo o di calore che superino la normale tollerabilit à è competente il giudice di pace.