Immissioni

Immissioni (d. civ.)
La tematica delle (—) rientra nell'ambito dei limiti al diritto di proprietà.
Secondo l'art. 844 c.c. il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Si distinguono (—):
— intollerabili: esse originano un'azione di risarcimento del danno ed, eventualmente, l'inibizione dell'attività lesiva;
— intollerabili ma consentite: se, nel giudizio di comparazione con le ragioni della proprietà, le esigenze della produzione vengono ritenute prevalenti, il giudice (verso corresponsione di un equo indennizzo) può autorizzare la continuazione di (—) ritenute intollerabili;
— tollerabili: in questo caso il proprietario del fondo che le subisce non riceve alcuna tutela e non può impedirle, pur avendo diritto ad un equo indennizzo. Il giudizio circa il superamento della normale tollerabilità va fatto sulla base di criteri oggettivi, avendo riguardo alle condizioni dei luoghi (art. 844, c. 1 c.c.).
Il cd. preuso (art. 844, c. 2, c.c.) è un criterio che concorre nel valutare se le (—) siano tollerabili o meno.
Un recente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale, ritiene sempre intollerabili le (—) che pregiudichino il diritto alla salute, ritenuto bene costituzionalmente garantito e tutelato (art. 32 Cost.).
Per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili in materia di (—) di fumo o di calore che superino la normale tollerabilità è competente il giudice di pace.