Riabilitazione

Riabilitazione
() del condannato (d. pen.)
Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie [Pena].
La (—) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La (—) può essere concessa solo se:
— siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
— il condannato ha dato prova di buona condotta;
— il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
— il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull'istanza.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di concederla.
La sentenza che dichiara la (—) è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un'altra pena più grave.
La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.
() dell'indegno (d. civ.)
È la dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in un testamento, mediante la quale il testatore rimuove una situazione di indegnità a succedere, ammettendo alla successione l'indegno.
Si parla, invece, anche se atecnicamente, di (—) tacita (o parziale) allorché il testatore non provveda ad eliminare la situazione di indegnità a succedere, ma si limiti soltanto a disporre a favore dell'indegno; in questo caso, se il testatore era a conoscenza della causa d'indegnità, il soggetto beneficiato è legittimato a succedere, ma soltanto nei limiti della disposizione testamentaria.
Si noti che la riabilitazione espressa contenuta in un testamento non perde efficacia nell'ipotesi di revoca del testamento in cui è contenuta.