Assicurazione
Assicurazione (d. civ.)
Il contratto ha natura obbligatoria, onerosa, intuitu personae, aleatoria, di durata, con forma scritta ad probationem.
La polizza è il documento che prova l'esistenza del contratto, mentre il premio è il corrispettivo dovuto all'assicuratore.
Quando l'oggetto dell'assicurazione muta le sue caratteristiche iniziali, pu ò sorgere il cd. aggravamento del rischio aumentando le possibilit à di danno previste. Se la societ à assicuratrice è a conoscenza di tale aggravamento pu ò, a sua scelta, richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Se non ne è a conoscenza e nel frattempo si è verificato un sinistro, la societ à non ne risponde se essa non avrebbe accettato il maggior rischio ove l'avesse conosciuto o ne risponde proporzionalmente in caso diverso. Nei contratti di () possono essere inserite apposite clausole che consentono d'indicizzare il premio onde tener conto della svalutazione monetaria.
() a favore di terzo
Si ha quando lo stipulante indica una terza persona come beneficiaria dell'assicurazione; il terzo non è titolare dell'interesse assicurato, che è dello stipulante. Al terzo saranno opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. La stipulazione pu ò essere revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante che all'assicuratore; se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.
() in nome altrui
() obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Forma di tutela previdenziale (o assicurazione sociale) volta a garantire determinate prestazioni ai lavoratori per i danni cagionati da infortunio sul lavoro o malattia professionale e, al contempo, ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilit à civile nei confronti dei prestatori.
La disciplina, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, è stata riformata con il D.Lgs. 38/2000, che ha provveduto:
ad estendere l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali dirigenti, parasubordinati e sportivi;
a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffario;
ad estendere la tutela al danno biologico e all'infortunio in itinere [Infortunio sul lavoro];
a riordinare l'assicurazione infortuni in agricoltura.
Il rapporto assicurativo intercorre tra:
l'assicuratore, che è l'I.N.A.I.L.;
l'assicurato, ossia ogni lavoratore subordinato o parasubordinato che svolge un'attivit à che comporta una pi ù intensa esposizione al rischio;
l'assicurante, che è il datore di lavoro.
Le prestazioni a carico dell'() nel caso del verificarsi di infortunio o malattia sono di due tipi:
prestazioni sanitarie, destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro. Consistono nell'erogazione di cure mediche, chirurgiche, nonch é di fornitura di protesi, a carico dell'INAIL, per tutta la durata dell'inabilit à;
prestazioni economiche che consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di denaro e si differenziano a seconda delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale. Possono consistere in una indennit à giornaliera per inabilit à temporanea, in una rendita ai superstiti o in una rendita per inabilit à permanente, in un assegno di incollocabilit à.
() per conto altrui
Si ha quando lo stipulante contrae per conto di una terza persona di cui non è rappresentante, figurando quindi come parte del contratto (art. 1891 c.c.). Non è necessaria la procura o la ratifica dell'interessato; il rifiuto del terzo risolve il contratto, ma non retroattivamente.
Ve ne sono due forme:
() per conto terzi: quando lo stipulante indica il nome dell'assicurato; la sua funzione è quella di assicurare cose che solo temporaneamente si trovino nella disponibilit à dello stipulante (es.: deposito);
() per conto di chi spetta: quando lo stipulante non è in grado di dire chi sia il titolare dell'interesse assicurato; si utilizza quando si prevede che il titolare varier à nel corso del rapporto (es.: si assicurano le vetture depositate in un'autorimessa) o quando esso è incerto (es.: bene della cui propriet à si controverta).
() per la responsabilit à civile
Per quanto riguarda la responsabilit à civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dal 1 febbraio 2007 chi ha sub ìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di sua propriet à, al veicolo e/o lesioni non gravi alla sua persona e non è responsabile o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente al proprio assicuratore, che è tenuto a risarcire il danno (c.d. indennizzo diretto).
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul proprio o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno sub ìto lesioni anche gravi (cio è danni alla persona con invalidit à permanente superiore al 9%).
Negli altri casi, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all'assicuratore dell'altro veicolo responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente.
() sociale