Assicurazione

Assicurazione (d. civ.)
È il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio [Premio (assicurativo)], si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [(—) contro i danni], ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [(—) sulla vita] (art. 1882 ss. c.c.).
Il contratto ha natura obbligatoria, onerosa, intuitu personae, aleatoria, di durata, con forma scritta ad probationem.
La polizza è il documento che prova l'esistenza del contratto, mentre il premio è il corrispettivo dovuto all'assicuratore.
Quando l'oggetto dell'assicurazione muta le sue caratteristiche iniziali, può sorgere il cd. aggravamento del rischio aumentando le possibilità di danno previste. Se la società assicuratrice è a conoscenza di tale aggravamento può, a sua scelta, richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Se non ne è a conoscenza e nel frattempo si è verificato un sinistro, la società non ne risponde se essa non avrebbe accettato il maggior rischio ove l'avesse conosciuto o ne risponde proporzionalmente in caso diverso. Nei contratti di (—) possono essere inserite apposite clausole che consentono d'indicizzare il premio onde tener conto della svalutazione monetaria.
() a favore di terzo
Si ha quando lo stipulante indica una terza persona come beneficiaria dell'assicurazione; il terzo non è titolare dell'interesse assicurato, che è dello stipulante. Al terzo saranno opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. La stipulazione può essere revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante che all'assicuratore; se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.
() in nome altrui
È l'assicurazione che il contraente stipula in nome di un'altra persona. Il contratto è valido solo se l'assicurato lo ratifica; in mancanza il contraente è tenuto a versare i premi all'assicuratore del periodo in corso fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica (art. 1890 c.c.).
() obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Forma di tutela previdenziale (o assicurazione sociale) volta a garantire determinate prestazioni ai lavoratori per i danni cagionati da infortunio sul lavoro o malattia professionale e, al contempo, ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti dei prestatori.
La disciplina, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, è stata riformata con il D.Lgs. 38/2000, che ha provveduto:
— ad estendere l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali dirigenti, parasubordinati e sportivi;
— a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffario;
— ad estendere la tutela al danno biologico e all'infortunio in itinere [Infortunio sul lavoro];
— a riordinare l'assicurazione infortuni in agricoltura.
Il rapporto assicurativo intercorre tra:
— l'assicuratore, che è l'I.N.A.I.L.;
— l'assicurato, ossia ogni lavoratore subordinato o parasubordinato che svolge un'attività che comporta una più intensa esposizione al rischio;
— l'assicurante, che è il datore di lavoro.
Le prestazioni a carico dell'(—) nel caso del verificarsi di infortunio o malattia sono di due tipi:
— prestazioni sanitarie, destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro. Consistono nell'erogazione di cure mediche, chirurgiche, nonché di fornitura di protesi, a carico dell'INAIL, per tutta la durata dell'inabilità;
— prestazioni economiche che consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di denaro e si differenziano a seconda delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale. Possono consistere in una indennità giornaliera per inabilità temporanea, in una rendita ai superstiti o in una rendita per inabilità permanente, in un assegno di incollocabilità.
() per conto altrui
Si ha quando lo stipulante contrae per conto di una terza persona di cui non è rappresentante, figurando quindi come parte del contratto (art. 1891 c.c.). Non è necessaria la procura o la ratifica dell'interessato; il rifiuto del terzo risolve il contratto, ma non retroattivamente.
Ve ne sono due forme:
— () per conto terzi: quando lo stipulante indica il nome dell'assicurato; la sua funzione è quella di assicurare cose che solo temporaneamente si trovino nella disponibilità dello stipulante (es.: deposito);
— () per conto di chi spetta: quando lo stipulante non è in grado di dire chi sia il titolare dell'interesse assicurato; si utilizza quando si prevede che il titolare varierà nel corso del rapporto (es.: si assicurano le vetture depositate in un'autorimessa) o quando esso è incerto (es.: bene della cui proprietà si controverta).
() per la responsabilità civile
È quel contratto inteso a tenere indenne l'assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Gli effetti del contratto sono circoscritti tra assicurato ed assicuratore, per cui il terzo non ha azioni dirette contro l'assicurazione, salvo accordo espromissorio ex art. 1272 c.c.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, dal 1 febbraio 2007 chi ha subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di sua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla sua persona e non è responsabile o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente al proprio assicuratore, che è tenuto a risarcire il danno (c.d. indennizzo diretto).
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul proprio o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).
Negli altri casi, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all'assicuratore dell'altro veicolo responsabile, in tutto o in parte, dell'incidente.
() sociale