Consorzio
Consorzio
() agrario (d. civ.)
() tra enti locali (d. amm.)
Struttura associativa dotata di personalit à giuridica, costituita dagli enti locali per la gestione associata di uno o pi ù servizi o funzioni. Il legislatore riconosce agli enti locali ampio margine di valutazione circa l'opportunit à di riunirsi in () facoltativi provvedendo, preliminarmente, alla stipula di una convenzione. Sulla loro disciplina e sul loro funzionamento è intervenuta anche la L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), che ha inteso apportare modifiche alla disciplina in tema di servizi pubblici locali, in particolare, su modalit à di scelta e tipologia dell'affidamento, distinte in base alla natura dei servizi da svolgere (di rilevanza industriale o meno). Vi sono tuttavia dei casi del tutto eccezionali nei quali (in presenza di un rilevante interesse pubblico) lo Stato pu ò disporre con legge la costituzione di () obbligatori cui sono tenuti ad aderire tutti gli enti locali individuati dalla legge statale.
() amministrativo (d. amm.)
Ente pubblico, di tipo associativo, preposto alla realizzazione e gestione di opere o servizi di interesse comune ai soggetti consorziati.
I () possono essere di vario tipo a seconda che siano costituiti tra enti con personalit à giuridica o di fatto, e ancora tra enti pubblici o privati.
Si distingue tra () obbligatori, quando è la legge che ne impone la costituzione, e () facoltativi.
Contratto di () (d. comm.)
L'art. 2602 c.c. definisce il () come il contratto con cui pi ù imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Elemento qualificante è dunque la creazione di un'organizzazione comune, in cui risiede anche la pi ù importante differenza tra il () e il cartello.
Le fattispecie di () previste normativamente sono le seguenti:
() anticoncorrenziali. Si tratta di contratti conclusi da imprenditori esercenti attivit à uguali o affini, allo scopo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza. Essi rappresentano, invero, un tipo di limitazione negoziale della concorrenza di cui all'art. 2596 c.c.: ne è esempio il () per il contingentamento della produzione e degli scambi tra imprese concorrenti;
() interaziendali. Sono contratti finalizzati a creare una collaborazione tra imprenditori per lo svolgimento di determinate fasi dell'attivit à d'impresa: ad esempio, pi ù imprenditori creano un () per la gestione comune della distribuzione, della pubblicit à etc.
Il riconoscimento del () con funzioni di collaborazione e di coordinamento è la novit à introdotta dalla legge di riforma (L. 377/76): nell'originario testo dell'art. 2602 c.c., infatti, venivano riconosciuti solo i () con funzioni anticoncorrenziali, con la conseguente esclusione dei contratti con finalit à di cooperazione che si inquadravano tra le associazioni non riconosciute del Libro primo del Codice Civile.
Si distinguono inoltre:
() con attivit à interna, in cui vi è un'organizzazione comune il cui compito si esaurisce nel regolare i rapporti fra consorziati e nel controllare il rispetto del contratto;
() con attivit à esterna, in cui i consorziati, per raggiungere adeguatamente lo scopo consortile, entrano in rapporto con i terzi, mediante la creazione di un ufficio comune.
La distinzione rileva specialmente sul piano normativo poich é alla disciplina di generale applicazione (artt. 2603-2611 c.c.), si affiancano disposizioni particolari ai () con attivit à esterna.
Le norme unitarie concernono in particolare:
la forma e il contenuto del contratto: è sancita la forma scritta a pena di nullit à e l'indicazione dell'oggetto, degli obblighi assunti dai consociati e gli altri elementi specificati nell'art. 2603, co. 2, c.c.;
la durata: pu ò essere stabilita dalle parti ovvero, in mancanza, si reputa concluso per un periodo di 10 anni;
la partecipazione: le parti devono essere imprenditori e, se sono specificate le condizioni di ammissione, il contratto si reputa aperto. In caso contrario la partecipazione di nuovi membri è rimessa alla volont à unanime dei consorziati.
Fonte del () pu ò essere:
la volont à dei consorziati, che si manifesta nel contratto consortile [() volontario];
l'atto della pubblica autorit à: in questo caso si ha un () obbligatorio, che ricorre quando l'autorit à governativa dispone con proprio provvedimento la costituzione di () tra imprese, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione (art. 2616 c.c.) o serva per la gestione collettiva dei prodotti agricoli dei quali sia prescritto l'ammasso (art. 2617 c.c.). Il () obbligatorio, a differenza di quello volontario, pu ò considerarsi un istituto di diritto pubblico;
la legge [() coattivo].
Societ à consortile
La L. 377/76 ha previsto la possibilit à di costituire societ à lucrative (sia di persone che di capitali, ma non societ à semplici) che abbiano come oggetto sociale lo scopo consortile, ossia la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Circa la normativa applicabile alle (), si discute se debba applicarsi solo la disciplina del tipo sociale prescelto, ovvero una disciplina mista, ossia societaria e consortile.