Consorzio

Consorzio
() agrario (d. civ.)
È l'ente pubblico, la persona giuridica privata, la società cooperativa e, più in generale, la struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti in materia agraria. Tra essi ricordiamo i consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, per l'uso comune delle acque.
() tra enti locali (d. amm.)
Struttura associativa dotata di personalità giuridica, costituita dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni. Il legislatore riconosce agli enti locali ampio margine di valutazione circa l'opportunità di riunirsi in (—) facoltativi provvedendo, preliminarmente, alla stipula di una convenzione. Sulla loro disciplina e sul loro funzionamento è intervenuta anche la L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), che ha inteso apportare modifiche alla disciplina in tema di servizi pubblici locali, in particolare, su modalità di scelta e tipologia dell'affidamento, distinte in base alla natura dei servizi da svolgere (di rilevanza industriale o meno). Vi sono tuttavia dei casi del tutto eccezionali nei quali (in presenza di un rilevante interesse pubblico) lo Stato può disporre con legge la costituzione di (—) obbligatori cui sono tenuti ad aderire tutti gli enti locali individuati dalla legge statale.
() amministrativo (d. amm.)
Ente pubblico, di tipo associativo, preposto alla realizzazione e gestione di opere o servizi di interesse comune ai soggetti consorziati.
I (—) possono essere di vario tipo a seconda che siano costituiti tra enti con personalità giuridica o di fatto, e ancora tra enti pubblici o privati.
Si distingue tra (—) obbligatori, quando è la legge che ne impone la costituzione, e (—) facoltativi.
Contratto di () (d. comm.)
L'art. 2602 c.c. definisce il (—) come il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Elemento qualificante è dunque la creazione di un'organizzazione comune, in cui risiede anche la più importante differenza tra il (—) e il cartello.
Le fattispecie di (—) previste normativamente sono le seguenti:
— (—) anticoncorrenziali. Si tratta di contratti conclusi da imprenditori esercenti attività uguali o affini, allo scopo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza. Essi rappresentano, invero, un tipo di limitazione negoziale della concorrenza di cui all'art. 2596 c.c.: ne è esempio il (—) per il contingentamento della produzione e degli scambi tra imprese concorrenti;
— (—) interaziendali. Sono contratti finalizzati a creare una collaborazione tra imprenditori per lo svolgimento di determinate fasi dell'attività d'impresa: ad esempio, più imprenditori creano un (—) per la gestione comune della distribuzione, della pubblicità etc.
Il riconoscimento del (—) con funzioni di collaborazione e di coordinamento è la novità introdotta dalla legge di riforma (L. 377/76): nell'originario testo dell'art. 2602 c.c., infatti, venivano riconosciuti solo i (—) con funzioni anticoncorrenziali, con la conseguente esclusione dei contratti con finalità di cooperazione che si inquadravano tra le associazioni non riconosciute del Libro primo del Codice Civile.
Si distinguono inoltre:
— (—) con attività interna, in cui vi è un'organizzazione comune il cui compito si esaurisce nel regolare i rapporti fra consorziati e nel controllare il rispetto del contratto;
— (—) con attività esterna, in cui i consorziati, per raggiungere adeguatamente lo scopo consortile, entrano in rapporto con i terzi, mediante la creazione di un ufficio comune.
La distinzione rileva specialmente sul piano normativo poiché alla disciplina di generale applicazione (artt. 2603-2611 c.c.), si affiancano disposizioni particolari ai (—) con attività esterna.
Le norme unitarie concernono in particolare:
— la forma e il contenuto del contratto: è sancita la forma scritta a pena di nullità e l'indicazione dell'oggetto, degli obblighi assunti dai consociati e gli altri elementi specificati nell'art. 2603, co. 2, c.c.;
— la durata: può essere stabilita dalle parti ovvero, in mancanza, si reputa concluso per un periodo di 10 anni;
— la partecipazione: le parti devono essere imprenditori e, se sono specificate le condizioni di ammissione, il contratto si reputa aperto. In caso contrario la partecipazione di nuovi membri è rimessa alla volontà unanime dei consorziati.
Fonte del (—) può essere:
— la volontà dei consorziati, che si manifesta nel contratto consortile [(—) volontario];
— l'atto della pubblica autorità: in questo caso si ha un (—) obbligatorio, che ricorre quando l'autorità governativa dispone con proprio provvedimento la costituzione di (—) tra imprese, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione (art. 2616 c.c.) o serva per la gestione collettiva dei prodotti agricoli dei quali sia prescritto l'ammasso (art. 2617 c.c.). Il (—) obbligatorio, a differenza di quello volontario, può considerarsi un istituto di diritto pubblico;
— la legge [(—) coattivo].
Società consortile
La L. 377/76 ha previsto la possibilità di costituire società lucrative (sia di persone che di capitali, ma non società semplici) che abbiano come oggetto sociale lo scopo consortile, ossia la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Circa la normativa applicabile alle (—), si discute se debba applicarsi solo la disciplina del tipo sociale prescelto, ovvero una disciplina mista, ossia societaria e consortile.