Leasing

Leasing [contratto di] (d. civ.)
È il contratto con cui una parte concede all'altra il godimento di un bene verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale chi ha ricevuto in godimento il bene può:
— restituire il bene;
— proseguire nel godimento, versando un canone inferiore;
— acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore;
— richiedere la sua sostituzione con altro bene;
— agire secondo altre previsioni contrattuali.
Nella pratica commerciale il contratto di (—) dà luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari.
() operativo
Un'impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell'affitto.
() finanziario
È un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.
Trattasi di contratto atipico a cui, per analogia, si ritengono applicabili, in quanto compatibili, le norme sulla locazione e sulla vendita con riserva di proprietà (in particolare troverebbero applicazione gli artt. 1524, 1525 e 1526 c.c.).
Il contratto di (—) finanziario è stato finora oggetto dell'attenzione del legislatore soltanto ai fini della concessione di agevolazioni fiscali (L. 517/75; L. 183/76; L. 416/81; L. 64/86). La L. 259/93 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Unidroit sul (—) internazionale. Tale legge (anche se regolamenta solo il (—) internazionale quello, cioè, in cui concedente e utilizzatore appartengono a Stati differenti) potrà fornire una base per la futura ed attesa regolamentazione della materia nonché una guida per gli interpreti.
Lease-back [o sale and lease-back]
Contratto in virtù del quale il proprietario di un bene (di solito un immobile) chiede un mutuo all'impresa di (—) cedendo, a garanzia del proprio debito, la proprietà del bene: egli rimane nel godimento del bene, versando quale corrispettivo un canone, che in realtà rappresenta una quota di rateizzazione del mutuo. Il cessionario restituirà il bene in proprietà all'alienante-mutuatario solo se questi avrà adempiuto la propria obbligazione. Secondo la giurisprudenza il contratto di lease-back non viola il divieto del patto commissorio e come tale è lecito, salvo quando in concreto risulti una evidente sproporzione fra credito garantito e valore del bene trasferito in proprietà alla società di (—).