Leasing
Leasing [contratto di] (d. civ.)
restituire il bene;
proseguire nel godimento, versando un canone inferiore;
acquistare in propriet à il bene, pagando una somma ulteriore;
richiedere la sua sostituzione con altro bene;
agire secondo altre previsioni contrattuali.
Nella pratica commerciale il contratto di () d à luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari.
() operativo
Un'impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilit à di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell'affitto.
() finanziario
Trattasi di contratto atipico a cui, per analogia, si ritengono applicabili, in quanto compatibili, le norme sulla locazione e sulla vendita con riserva di propriet à (in particolare troverebbero applicazione gli artt. 1524, 1525 e 1526 c.c.).
Il contratto di () finanziario è stato finora oggetto dell'attenzione del legislatore soltanto ai fini della concessione di agevolazioni fiscali (L. 517/75; L. 183/76; L. 416/81; L. 64/86). La L. 259/93 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Unidroit sul () internazionale. Tale legge (anche se regolamenta solo il () internazionale quello, cio è, in cui concedente e utilizzatore appartengono a Stati differenti) potr à fornire una base per la futura ed attesa regolamentazione della materia nonch é una guida per gli interpreti.
Lease-back [o sale and lease-back]
Contratto in virt ù del quale il proprietario di un bene (di solito un immobile) chiede un mutuo all'impresa di () cedendo, a garanzia del proprio debito, la propriet à del bene: egli rimane nel godimento del bene, versando quale corrispettivo un canone, che in realt à rappresenta una quota di rateizzazione del mutuo. Il cessionario restituir à il bene in propriet à all'alienante-mutuatario solo se questi avr à adempiuto la propria obbligazione. Secondo la giurisprudenza il contratto di lease-back non viola il divieto del patto commissorio e come tale è lecito, salvo quando in concreto risulti una evidente sproporzione fra credito garantito e valore del bene trasferito in propriet à alla societ à di ().