Factoring

Factoring [contratto di] (d. comm.)
Contratto con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un'impresa, assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione.
La funzione del (—) è, nella pratica commerciale, assai complessa:
— prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l'impresa cedente riceve l'importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza);
— è configurabile, altresì, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore;
— di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
La cessione dei crediti può essere fatta pro-soluto, vale a dire con il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero pro-solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto.
Data la natura complessa del contratto di (—), ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti; peraltro con la L. 52/91 il legislatore ha introdotto una disciplina peculiare per la cessione dei crediti d'impresa.
Ai sensi dell'art. 1 L. 52/91, tale normativa trova applicazione in presenza di alcuni presupposti:
— il cedente deve essere un imprenditore;
— il cessionario deve essere una banca, o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevedeva l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
— i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 ss.
Quanto ai crediti oggetto della cessione (art. 3 L.52/91):
— è ammessa la cessione di crediti anche prima della stipula dei contratti destinati ad originarli;
— è ammessa la cessione di crediti esistenti o futuri anche in massa (nel rispetto delle condizioni indicate dalla legge).
È previsto dal legislatore che, in mancanza di espressa rinuncia (totale o parziale) del cessionario, il cedente garantisca, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (art. 4 L.52/91). Quanto al regime di opponibilità della cessione ai terzi (ex art. 5), occorre che il cessionario abbia pagato in tutto od in parte il corrispettivo della cessione con atto avente data certa.
In presenza di questi presupposti, la cessione è opponibile:
— agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
— al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
— al fallimento del cedente, dichiarato dopo la data del pagamento.