Riassunzione

Riassunzione (d. proc. civ.)
Atto processuale di parte, avente in genere la forma della comparsa (art. 125 disp. att. c.p.c.) ma che può assumere anche la veste di ricorso o di citazione, necessario per determinare la ripresa dello svolgimento ordinario del processo, laddove siffatto svolgimento sia stato impedito dal prodursi di determinati accadimenti.
Più in particolare, la (—) è necessaria quando il processo risulti interrotto [Interruzione del processo] e manchi l'iniziativa della parte nei cui confronti s'è prodotto l'evento interruttivo ed è fatta allo scopo di favorire la prosecuzione del processo. In tal caso, l'altra parte, nel termine perentorio di 6 mesi dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza dell'interruzione, dovrà chiedere, con ricorso al giudice, la fissazione dell'udienza.
In secondo luogo, la (—) è necessaria ogni volta che si determini la cancellazione della causa dal ruolo, dovendosi in tal caso provvedere nel termine perentorio di un anno dalla cancellazione.
La (—) è ancora necessaria per consentire la ripresa del processo sospeso [Sospensione (del processo)] a seguito della proposizione del regolamento di giurisdizione, del regolamento di competenza o della ricusazione.
Ogni qualvolta la (—) è necessaria e non vi si provveda nel termine fissato dalla legge o dal giudice il processo si estingue.