Comparsa

Comparsa
È un atto scritto con cui la parte o il suo procuratore espongono in precise posizioni, che prendono il nome di conclusioni, i provvedimenti che chiedono al giudice, indicando il fondamento in fatto e in diritto delle loro domande (c.d. motivazione) e gli elementi di prova su cui si fondano (artt. 167, 189, 190 c.p.c.).
() di risposta
È il primo atto difensivo del convenuto, con il quale prende posizione sui fatti affermati dall'attore, indica i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formula le conclusioni (art. 167 c.p.c.).
A pena di decadenza il convenuto deve proporre in (—) le eventuali domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo e proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Quest'ultimo onere, originariamente previsto dalla L. 353/90 (art. 1802 c.p.c.), era venuto meno in virtù della L. 20-12-1995, n. 534 (di riforma della riforma) e ora nuovamente ripristinato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (c.d. decreto competitività), in vigore dal 1 marzo 2006.
() conclusionale
È l'atto nel quale il difensore, sulla base delle risultanze dell'istruzione probatoria, riassume e coordina tutte le difese della parte assistita, così come definitivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
La L. 353/90, nel regolare lo scambio di tali atti difensivi finali, ha reso facoltativa l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, prevedendola nei soli casi in cui essa sia espressamente chiesta da una delle parti, al momento della stessa precisazione delle conclusioni ex art. 275 c.p.c. Anche nel caso di decisione assegnata al Tribunale in composizione monocratica, è previsto lo scambio delle (—) conclusionali e la facoltatività dell'udienza di discussione (artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c., aggiunti dal D.Lgs. 51/1998 istitutivo del giudice unico).
Le (—) devono essere depositate ex art. 190 c.p.c. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa in decisione; ma il giudice istruttore può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Entro i successivi venti giorni, devono essere depositate le eventuali memorie di replica [Memorie].