Ricusazione

Ricusazione (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Nel processo penale
Nel processo penale la (—) riguarda le ipotesi di iudex suspectus e si risolve nella sostituzione del giudice ricusato, in caso di accoglimento della relativa richiesta (art. 43 c.p.p.), e nella possibile invalidazione degli atti da lui compiuti (art. 42 c.p.p.); in ogni caso nella preclusione temporanea a pronunciare sentenza finché non si provvede sulla ricusazione (art. 37 c.p.p.).
Nel caso in cui, dopo il rigetto, la (—) venga riproposta basandola sugli stessi motivi, non opera più alcuna preclusione per il giudice ad emanare sentenza (Corte Cost. 23-1-1997, n. 10).
Essa si propone con dichiarazione resa dal P.M. o dalle altre parti private, contenente l'indicazione dei motivi e delle prove ed è soggetta a rigide preclusioni (art. 38 c.p.p.). La (—) ha sempre natura discrezionale, spettando alle parti valutare se, nel caso concreto, il giudice sia realmente sospetto e se si possa fare affidamento sulla sua imparziale terzietà o convenga provocarne la sostituzione, azionando il meccanismo della (—). Qualora, peraltro, questo meccanismo sia malamente azionato (quindi in caso di inammissibilità e di rigetto), può essere irrogata una sanzione pecuniaria, a titolo punitivo, essendosi proiettate ombre inconsistenti sull'obiettività di un giudice (sanzione a carico solo della parte privata, mai del P.M., istituzione non assoggettabile a sanzioni pecuniarie personali).
I motivi di (—) riguardano o l'indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione o una delle cause di astensione. Per queste ultime la prevalenza dell'astensione sulla (—) si verifica sia se la precede, sia se sopraggiunge nel corso del procedimento incidentale di (—) (artt. 37 e 39 c.p.p.).
I motivi di (—), costituenti anche motivi di astensione sono:
— la presenza di interesse proprio;
— rapporti debitori o creditori con le parti;
— talune qualità personali che legano il giudice alle parti;
— un'anticipazione di giudizio;
— l'inimicizia grave con le parti;
— taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali o con la persona del P.M., secondo l'elencazione, dettagliata e tassativa, racchiusa nell'art. 36 c.p.p.
Inoltre, la (—) può essere richiesta se nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia pronunciata sentenza, il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
Essendo incentrata sull'imparzialità, la (—) da un lato non può investire il P.M., essendo costui parte e quindi non dotato di terzietà, presupposto dell'imparzialità; dall'altro lato può riguardare qualsiasi giudice, sia quello delle indagini preliminari (G.I.P.), sia il giudice del giudizio.
Trattandosi di denuncia di sospetta parzialità rivolta contro il giudice, la (—) viene decisa dall'organo giudiziario sovraordinato (art. 40 c.p.p.), a differenza di quanto prescritto in tema di astensione.
In particolare, sulla (—) di un giudice del Tribunale, della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello, decide la Corte di Appello; sulla (—) di un giudice della Corte di Appello, decide la stessa Corte, ma una sezione diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (art. 40 c.p.p.).
Nel processo civile
Nel processo civile, allo scopo di garantire ai cittadini l'assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa (nemo iudex in re sua), l'art. 52 c.p.c. dispone che nei casi in cui l'astensione è obbligatoria, ciascuna delle parti può proporre la (—) del giudice o di uno dei giudici componenti il collegio. La (—) si propone mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore e depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Ha inizio, così, un vero processo incidentale, che sospende il processo principale, in quanto il giudice ricusato non può compiere nessun atto.
Il presidente del Tribunale decide sulla (—) di un giudice di pace ed il collegio conserva le competenze attuali (v. anche l'art. 30bis c.p.c.).
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (art. 53 c.p.c.); l'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
Le parti devono provvedere a riassumere [Riassunzione] il processo principale sospeso, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta.