Interruzione del processo
Interruzione del processo (d. proc.)
Se tali eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale e si producono prima della costituzione in giudizio, il processo è ipso iure interrotto; l'(), per ò, pu ò essere impedita se coloro a cui spetta di proseguire il giudizio si costituiscono volontariamente alla prima udienza, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
Se gli eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale, ma si producono dopo la costituzione, l'() opera da quando l'evento è dichiarato o notificato dal difensore della parte nei cui riguardi si è verificato il fatto interruttivo.
Invece, se l'evento riguarda il difensore, il processo è interrotto dal momento in cui si verifica, senza bisogno di alcuna dichiarazione.
Se, infine, uno di tali eventi si verifica o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione, giustificandosi la mancata () per il fatto che con la chiusura dell'istruzione si è garantito in pieno il diritto di difesa della parte, per cui il verificarsi di uno degli eventi indicati nell'art. 299 c.p.c. non pu ò pregiudicare l'integrit à del contraddittorio.
Una volta interrotto, il processo prosegue se la persona o le persone legittimate si costituiscono in giudizio, in luogo della parte rispetto alla quale si è verificato l'evento (es.: gli eredi della parte defunta o il nuovo avvocato); il processo, inoltre, pu ò essere riassunto per iniziativa dell'altra parte, che chiede al giudice, con ricorso, la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza sono poi notificati all'altra parte.
Il processo dev'essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi; altrimenti si estingue. Tale termine decorre dalla data in cui la parte ha avuto legale conoscenza dell'().