Interruzione del processo

Interruzione del processo (d. proc.)
È un arresto temporaneo del processo determinato dalla necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio [Contraddittorio (Principio del)], a seguito di eventi che abbiano menomato l'attiva partecipazione al processo delle parti o dei loro rappresentanti legali o dei loro procuratori in giudizio. Tali eventi possono essere: la morte della parte o la perdita della capacità di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione, fallimento; la morte o la perdita di capacità del rappresentante, nonché la cessazione della rappresentanza; la morte, la radiazione dall'albo o la sospensione dell'avvocato.
Se tali eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale e si producono prima della costituzione in giudizio, il processo è ipso iure interrotto; l'(—), però, può essere impedita se coloro a cui spetta di proseguire il giudizio si costituiscono volontariamente alla prima udienza, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
Se gli eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale, ma si producono dopo la costituzione, l'(—) opera da quando l'evento è dichiarato o notificato dal difensore della parte nei cui riguardi si è verificato il fatto interruttivo.
Invece, se l'evento riguarda il difensore, il processo è interrotto dal momento in cui si verifica, senza bisogno di alcuna dichiarazione.
Se, infine, uno di tali eventi si verifica o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione, giustificandosi la mancata (—) per il fatto che con la chiusura dell'istruzione si è garantito in pieno il diritto di difesa della parte, per cui il verificarsi di uno degli eventi indicati nell'art. 299 c.p.c. non può pregiudicare l'integrità del contraddittorio.
Una volta interrotto, il processo prosegue se la persona o le persone legittimate si costituiscono in giudizio, in luogo della parte rispetto alla quale si è verificato l'evento (es.: gli eredi della parte defunta o il nuovo avvocato); il processo, inoltre, può essere riassunto per iniziativa dell'altra parte, che chiede al giudice, con ricorso, la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza sono poi notificati all'altra parte.
Il processo dev'essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi; altrimenti si estingue. Tale termine decorre dalla data in cui la parte ha avuto legale conoscenza dell'(—).