 
                Interruzione del processo
Interruzione del processo (d. proc.) 
Se tali eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale e si producono prima della costituzione in giudizio, il processo 
Se gli eventi riguardano la parte o il suo rappresentante legale, ma si producono dopo la costituzione, l'() opera da quando l'evento 
Invece, se l'evento riguarda il difensore, il processo 
Se, infine, uno di tali eventi si verifica o 
Una volta interrotto, il processo prosegue se la persona o le persone legittimate si costituiscono in giudizio, in luogo della parte rispetto alla quale si 
Il processo dev'essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi; altrimenti si estingue. Tale termine decorre dalla data in cui la parte ha avuto legale conoscenza dell'().





 
                 
                 
                