Riparto di giurisdizione

Riparto di giurisdizione (d. proc.)
L'espressione sta ad indicare la suddivisione delle competenze fra giudice ordinario e giudice amministrativo in base alla natura giuridica della situazione soggettiva da tutelare.
In particolare, ai sensi dell'art. 103 Cost., è riservato alla competenza esclusiva del giudice amministrativo la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, solo in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
Ne consegue che, secondo l'ordinamento costituzionale, il giudice ordinario non può mai annullare un atto amministrativo, bensì può soltanto disapplicarlo, essendo la sua giurisdizione limitata alle sole ipotesi in cui la lesione lamentata dal ricorrente concerna un diritto soggettivo.