Giuramento
Giuramento (d. civ.; d. proc. civ.)
Pu ò prestare () solo chi è capace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono e pu ò riguardare un fatto proprio della parte [() de veritate], oppure la conoscenza che essa ha di un fatto altrui [() de notitia].
Il () non pu ò essere deferito nei seguenti casi:
per la decisione di cause relative a diritti indisponibili per le parti;
se attiene ad un fatto illecito;
riguardo ad un fatto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam;
per negare un fatto che da atto pubblico risulti avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale.
La Corte Costituzionale, con sent. 334/96 ha dichiarato l'illegittimit à dell'ammonimento circa l'importanza religiosa, nonch é delle parole che facevano riferimento alla Divinit à. A seguito di detto intervento, la formula del () è ora la seguente: Consapevole della responsabilit à che col giuramento assumo, giuro (art. 238 c.p.c.).
() decisorio
Una parte deferisce il () all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
Esso, in particolare, consiste in una solenne dichiarazione di verit à o di scienza resa al giudice da una parte, su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno dei fatti posti a fondamento della causa.
Il () decisorio pu ò essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore; la parte cui è stato deferito pu ò riferirlo all'avversario, cio è invitare il deferente a giurare fino a quando non abbia dichiarato di essere pronta a giurare.
Per espressa disposizione di legge (art. 2738 c.c.) la dimostrazione della falsit à del () pu ò essere data solo nel giudizio penale, ma essa non influisce sulla sentenza emanata in base al () falso; il soccombente pu ò solo chiedere il risarcimento del danno.
() suppletorio
Il () suppletorio pu ò essere deferito solamente dall'organo giudicante (art. 240 c.p.c.).
Il () suppletorio deferito ad una delle parti non pu ò essere da questa riferito all'altra (art. 242 c.p.c.).
Per il () suppletorio valgono le stesse norme che regolano il () decisorio (art. 243 c.p.c.).