Giuramento

Giuramento (d. civ.; d. proc. civ.)
È la dichiarazione con cui una parte dichiara come vero un fatto, nella forma solenne prevista dalla legge; per effetto del (—) il fatto cui si riferisce si ritiene come pienamente e definitivamente provato (prova legale).
Può prestare (—) solo chi è capace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono e può riguardare un fatto proprio della parte [(—) de veritate], oppure la conoscenza che essa ha di un fatto altrui [(—) de notitia].
Il (—) non può essere deferito nei seguenti casi:
— per la decisione di cause relative a diritti indisponibili per le parti;
— se attiene ad un fatto illecito;
— riguardo ad un fatto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam;
— per negare un fatto che da atto pubblico risulti avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale.
La Corte Costituzionale, con sent. 334/96 ha dichiarato l'illegittimità dell'ammonimento circa l'importanza religiosa, nonché delle parole che facevano riferimento alla Divinità. A seguito di detto intervento, la formula del (—) è ora la seguente: Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro (art. 238 c.p.c.).
() decisorio
Una parte deferisce il (—) all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
Esso, in particolare, consiste in una solenne dichiarazione di verità o di scienza resa al giudice da una parte, su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno dei fatti posti a fondamento della causa.
Il (—) decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore; la parte cui è stato deferito può riferirlo all'avversario, cioè invitare il deferente a giurare fino a quando non abbia dichiarato di essere pronta a giurare.
Per espressa disposizione di legge (art. 2738 c.c.) la dimostrazione della falsità del (—) può essere data solo nel giudizio penale, ma essa non influisce sulla sentenza emanata in base al (—) falso; il soccombente può solo chiedere il risarcimento del danno.
() suppletorio
È quello deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova. Una particolare specie di esso è il (—) estimatorio, che serve a stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
Il (—) suppletorio può essere deferito solamente dall'organo giudicante (art. 240 c.p.c.).
Il (—) suppletorio deferito ad una delle parti non può essere da questa riferito all'altra (art. 242 c.p.c.).
Per il (—) suppletorio valgono le stesse norme che regolano il (—) decisorio (art. 243 c.p.c.).