 
                Giurisdizione
Giurisdizione (d. cost.; d. proc.)
 () domestica (d. internaz.)
 () esclusiva del giudice amministrativo (d. amm.)
In base al riparto di giurisdizione, ai T.A.R. 
In base all'art. 7, comma 2, L. T.A.R.: 
 i ricorsi relativi al rapporto d'impiego degli impiegati civili dello Stato, degli enti o istituti pubblici sottoposti a tutela dell'amministrazione centrale dello Stato (art. 29, n. 1);
 i ricorsi contro i provvedimenti del Presidente della Repubblica che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, di istruzione o di educazione (art. 29, n. 2);
 i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministrazione statale o regionale relativi al concentramento, raggruppamento, fusione, trasformazione, costituzione in consorzio o federazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di istruzione o di educazione (art. 29, n. 3).
Sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva dei T.a.r. anche le controversie in materia di indennit
Con il D.Lgs. 80/1998 
La riforma si incentra essenzialmente su:
a) devoluzione del contenzioso del pubblico impiego al giudice ordinario;
b) devoluzione alla () di tutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33), urbanistica ed edilizia (art. 34);
c) estensione della cognizione del G.A., anche nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai diritti patrimoniali conseguenziali e a tutte le pretese risarcitorie.
La Corte costituzionale, in materia di (), con sentenza 6-7-2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimit
Secondo la Corte, infatti, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici (art. 33, co. 1), l'incostituzionalit
Le cause che hanno ad oggetto un comportamento della P.A., vanno devolute al G.O., mentre possono rimanere affidate al G.A. quelle su atti e provvedimenti adottati sulla base di un potere autoritativo. Meno ancora appare conforme a Costituzione la sottoposizione alla giurisdizione amministrativa dei comportamenti della P.A., in quanto in questo caso esse non agiscono mettendo in azione poteri pubblicistici ma agendo come qualsiasi soggetto privato, per cui a decidere sulle controversie deve essere il giudice ordinario.
Successivamente con sentenza 28-7-2004 n. 281 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimit
 Regolamento di () (d. proc.)
 () volontaria (d. proc. civ.)





 
                 
                 
                