Giurisdizione

Giurisdizione (d. cost.; d. proc.)
() domestica (d. internaz.)
() esclusiva del giudice amministrativo (d. amm.)
In base al riparto di giurisdizione, ai T.A.R. è attribuita normalmente la cognizione delle sole questioni attinenti a interessi legittimi [Interesse (legittimo)]. Tuttavia, rivelandosi difficoltosa in alcune materie la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi, è stata introdotta nel nostro ordinamento la (—), con la quale si attribuisce ad un solo organo giurisdizionale la cognizione delle questioni attinenti sia a diritti soggettivi che a interessi legittimi. I caratteri della (—) si individuano nella non concorrenzialità con le altre giurisdizioni e nella eccezionalità: essa è infatti limitata ai soli casi indicati dalla legge.
In base all'art. 7, comma 2, L. T.A.R.: il Tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'art. 29 del T.U. 26-6-1924, n. 1054 ed in quelli previsti dall'art. 4 del T.U. 26-6-1924 n. 1058 e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'art. 5, 1 comma della presente legge. Appartengono alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R., tra gli altri:
— i ricorsi relativi al rapporto d'impiego degli impiegati civili dello Stato, degli enti o istituti pubblici sottoposti a tutela dell'amministrazione centrale dello Stato (art. 29, n. 1);
— i ricorsi contro i provvedimenti del Presidente della Repubblica che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, di istruzione o di educazione (art. 29, n. 2);
— i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministrazione statale o regionale relativi al concentramento, raggruppamento, fusione, trasformazione, costituzione in consorzio o federazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di istruzione o di educazione (art. 29, n. 3).
Sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva dei T.a.r. anche le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome, i ricorsi in tema di concessioni edilizie e sanzioni amministrative urbanistiche (L. 10/1977), il contenzioso in materia di passaporti e altre ipotesi fissate da varie leggi.
Con il D.Lgs. 80/1998 è stato poi attuato un vero e proprio sconvolgimento della giustizia amministrativa.
La riforma si incentra essenzialmente su:
a) devoluzione del contenzioso del pubblico impiego al giudice ordinario;
b) devoluzione alla (—) di tutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33), urbanistica ed edilizia (art. 34);
c) estensione della cognizione del G.A., anche nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai diritti patrimoniali conseguenziali e a tutte le pretese risarcitorie.
La Corte costituzionale, in materia di (—), con sentenza 6-7-2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 80/1998 (in materia di pubblici servizi), nonché dell'art. 34 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che siano devolute alla (—) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle PP.AA., in materia di urbanistica ed edilizia.
Secondo la Corte, infatti, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici (art. 33, co. 1), l'incostituzionalità deriva dal generico riferimento alla materia dei servizi pubblici, che ha preso in considerazione tutte le controversie connesse, impiantando la giurisdizione amministrativa solo sulla sussistenza di un interesse pubblico, trascurando, però, la natura della posizione giuridica da tutelare.
Le cause che hanno ad oggetto un comportamento della P.A., vanno devolute al G.O., mentre possono rimanere affidate al G.A. quelle su atti e provvedimenti adottati sulla base di un potere autoritativo. Meno ancora appare conforme a Costituzione la sottoposizione alla giurisdizione amministrativa dei comportamenti della P.A., in quanto in questo caso esse non agiscono mettendo in azione poteri pubblicistici ma agendo come qualsiasi soggetto privato, per cui a decidere sulle controversie deve essere il giudice ordinario.
Successivamente con sentenza 28-7-2004 n. 281 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una (—) in materia edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
Regolamento di () (d. proc.)
() volontaria (d. proc. civ.)