Onere
Onere (d. civ.; d. proc.)
La legge condiziona, quindi, il soddisfacimento di un interesse del singolo ad un suo comportamento che, per ò, non costituisce un obbligo.
() della prova [principio di]
Per tale principio i diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se ed in quanto chi li fa valere in giudizio fornisce la prova dei fatti sui quali si fondano.
Tale principio è ben sintetizzato dall'antica massima actore non probante, reus absolvitur (se l'attore non prova, il convenuto va assolto).
L'() è cos ì ripartito fra attore e convenuto: chi fa valere in giudizio un diritto, ossia l'attore, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi, all'opposto, contrasta la pretesa dell'attore, ossia il convenuto, deve a sua volta provare i fatti su cui si fonda l'eccezione; egli deve provare o l'inefficacia dei fatti provati dall'attore, o che il diritto da questo provato si è modificato o si è estinto.
La ripartizione dell'(), cos ì come fissata dalla legge, pu ò essere modificata dalla parti, quando la contestazione verta su diritti disponibili; si parla in tal caso di inversione negoziale dell'().
In altri casi è la legge stessa che dispone un'inversione dell'() come avviene, per esempio, con la promessa di pagamento o la ricognizione di debito ovvero in caso di inadempimento contrattuale [Responsabilit à (contrattuale)] oppure in caso di operativit à di una prescrizione presuntiva [Prescrizione - vedi tabella].
() reale
Gli () reali sono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene, e consistono nel dare o nel fare qualche cosa (es.: canone enfiteutico).
Le caratteristiche dell'() reale sono ritenute:
l'inerenza ad un fondo (qualitas fundi);
la sua insorgenza automatica, per effetto della previsione legale, una volta acquisita la titolarit à del diritto reale.
Gli () reali si distinguono dalle obbligazioni reali o propter rem [Obbligazione].