Perpetuatio
Perpetuatio
() iurisdictionis (d. proc. civ.)
Principio in forza del quale la giurisdizione [Regolamento (di giurisdizione)] e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, cosicch é eventuali modificazioni dello stato medesimo non determinano spostamenti della giurisdizione o competenza in capo ad altro giudice.
La formulazione letterale dell'art. 5 c.p.c. aveva favorito peraltro l'insorgere di questioni interpretative, inerenti all'eventuale applicabilit à del principio della (), anche nelle ipotesi di mutamenti di diritto intervenuti in corso di causa (c.d. ius superveniens) concernenti la disciplina della giurisdizione e della competenza, o incidenti sulla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Il legislatore ha inteso risolvere tale questione interpretativa, riformulando l'art. 5 con la L. 353/90, precisando espressamente che sia le modifiche normative che gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti nel corso del processo non acquistano rilievo rispetto al processo gi à pendente.
Il principio ha un chiaro risvolto di utilit à pratica e di certezza del diritto e la sua finalit à è quella di sottrarre il processo alla mutevolezza di quelle circostanze, suscettibili di diventare diverse durante il corso stesso del processo, e di evitare, pertanto, che il convenuto, modificando lo stato di fatto o il potere politico, intervenendo sulla legislazione, possa vanificare la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
Al di fuori della giurisdizione e della competenza, la legge processuale è disciplinata dal principio tempus regit actum, in forza del quale le nuove norme si applicano anche ai processi pendenti al momento della loro entrata in vigore.
Ci ò rende quanto mai opportuna la previsione di una disciplina transitoria, in modo da evitare che un mutamento delle regole del gioco abbia effetti distorsivi rispetto ai processi gi à pendenti.
() obligationis (d. civ.)
Uno degli effetti della mora del debitore è la (), in virt ù della quale il rischio dell'impossibilit à sopravvenuta dell'obbligazione [Impossibilit à della prestazione], che prima della mora grava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu). Cos ì se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, questi viene ugualmente ritenuto responsabile, salvo che l'impossibilit à non sia imputabile al creditore. Tuttavia, il debitore pu ò sottrarsi a tale responsabilit à dimostrando che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (es.: a causa di una calamit à naturale), o che il perimento è dipeso dal fatto di quest'ultimo.