Termine

Termine
() nel diritto civile (d. civ.)
Nel negozio giuridico indica il momento a partire dal quale, cd. dies a quo o (—) iniziale, o fino al quale, cd. dies ad quem o (—) finale, il negozio stesso avrà efficacia.
Nell'ambito della teoria generale del negozio giuridico il (—) è definito, insieme alla condizione e al modus, elemento accidentale del negozio.
La disciplina degli effetti del (—) è parzialmente diversa da quella della condizione.
In particolare, la verificazione del (—), iniziale o finale, non ha mai effetto retroattivo: gli effetti negoziali iniziano o cessano a far tempo dal giorno in cui i due termini, rispettivamente, cadono.
Dal (—) di efficacia del negozio differisce quello di adempimento, che riguarda il momento in cui un'obbligazione deve essere eseguita (artt. 1183-1186 c.c.).
L'art. 1185 stabilisce che finché il (—) (di adempimento) pende il diritto non può essere esercitato, ma se il debitore adempie, non può chiedere la restituzione della sua prestazione: potrà soltanto essere rimborsato del vantaggio arrecato all'altra parte adempiendo in anticipo.
Il termine essenziale (art. 1457 c.c.) fissa il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione.
L'essenzialità può essere espressamente pattuita, ovvero può desumersi dalla natura o dall'oggetto del contratto.
Decorso inutilmente il (—), il contratto si risolve ipso iure senza che sia necessaria alcuna dichiarazione della parte non inadempiente (come invece nel caso di clausola risolutiva espressa).
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Occorre preliminarmente distinguere i (—) dilatori, che devono decorrere prima che un atto possa essere compiuto, e i (—) acceleratori, che indicano il tempo entro cui un atto va compiuto.
I (—) acceleratori sono di regola ordinatori, per cui la loro inosservanza non produce decadenza e possono essere prorogati o abbreviati dal giudice; vi sono però delle ipotesi, espressamente previste dalla legge, di (—) perentori la cui inosservanza comporta, ipso iure, decadenza dal compimento dell'atto processuale.
I (—) perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno per l'accordo delle parti.
Il (—) si computa in ore, giorni, mesi ed anni; nel computo non si tiene conto del giorno e dell'ora di inizio (dies a quo non computatur in termino), ma vengono computati il giorno e l'ora finale. Il (—) finale che cade in un giorno festivo va allungato al primo giorno feriale successivo. Tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (art. 155, co. 5 e 6, aggiunti dalla L. 263/2005).
La L. 7-10-1969, n. 742, inoltre, dispone la sospensione dei (—) processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre, per cui i termini riprenderanno la loro decorrenza alla fine del succitato periodo (c.d. ferie giudiziarie).
Sono escluse dalla disciplina della L. 742/69, tuttavia, i (—) riguardanti processi che il legislatore ritiene (con tassativa elencazione) urgenti (ad es.: controversie di lavoro e previdenza, giudizi di sfratto, cause di alimenti).
() nel processo penale (d. proc. pen.)
I termini si distinguono in ordinatori, se il loro mancato rispetto non produce alcuna sanzione processuale, dilatori, allorché durante il loro decorso non possono essere compiuti determinati atti e perentori (o di decadenza) se entro quel (—) deve essere necessariamente compiuto un determinato atto.
Il codice di procedura penale indica le regole generali di computo del (—) e dispone che essi si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi tassativamente indicati dalla legge (in quest'ultimo caso essi, salvo che la legge non disponga altrimenti, non sono prorogabili).
Un'attenzione particolare è riservata all'istituto, già presente nel vecchio codice, della restituzione in (). Con la richiesta di restituzione il soggetto che non abbia rispettato il (—) previsto può chiedere che gli sia assegnato un nuovo (—) per il compimento dell'atto; a tal fine dovrà dimostrare che l'inosservanza del (—) è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.