Possesso

Possesso (d. civ.)
A norma dell'art. 1140 c.c., il (—) è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Da ciò si deduce che il (—) si concreta in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Gli elementi del (—) sono:
— il corpus possessionis, che si identifica con la relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale (elemento oggettivo);
— l'animus possidendi, che si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo).
Se il soggetto ha solo il corpus e non l'animus è mero detentore [Detenzione].
L'acquisto del (—) si realizza con l'apprensione fisica della cosa, accompagnata dall'animus possidendi.
L'apprensione, però, non fa acquistare il (—) se si verifica solo per tolleranza altrui (art. 1144 c.c.).
Il (—) si può acquistare anche a titolo derivativo con:
— la consegna o traditio della cosa, che può essere effettiva se si trasferisce materialmente la stessa, o simbolica se, ad esempio, si trasferiscono i documenti riguardanti la cosa, le chiavi dell'immobile etc.;
— la successione nel (—): questa si realizza a favore degli eredi del possessore al momento della morte di quest'ultimo.
 Il (—) continua nell'erede con gli stessi caratteri che aveva in capo al defunto (buona o mala fede, vizi, etc.);
— l'accessione del (—): si realizza a favore del successore a titolo particolare, il quale può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Il (—) si perde quando viene meno uno dei suoi elementi: corpus o animus.
() ad usucapionem (d. civ.)
() di beni ereditari (d. civ.)
Il (—) unitamente al decorso del termine per il compimento dell'inventario, ovvero per la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario [Accettazione (dell'eredità con beneficio di inventario)], determina l'acquisizione, da parte del chiamato all'eredità [Vocazione], della qualifica di erede puro e semplice.
Il (—) costituisce una delle ipotesi in cui l'acquisto dell'eredità avviene a prescindere dall'accettazione, espressa o tacita, in virtù della situazione giuridica obiettivamente creatasi.
Altre eccezioni al principio generale secondo cui l'eredità si acquista con l'accettazione sono rappresentate dalle ipotesi previste agli artt. 527 e 586 c.c., riguardanti la sottrazione di beni ereditari e l'acquisto di beni da parte dello Stato [Acquisto].
() di buona fede (d. civ.)
Il (—) di buona fede è quello di chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (purché tale ignoranza non dipenda da colpa grave). La buona fede si presume, ed è sufficiente che sussista al tempo dell'acquisto.
Il possessore di buona fede convenuto in rivendica [Rivendicazione (Azione di)] deve restituire solo i frutti percepiti e percipiendi dal momento della domanda giudiziale.
() di buona fede titolato (d. civ.)
È qualificato dall'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e consente il compiersi dell'usucapione abbreviata [Usucapione].
() di mala fede (d. civ.)
È il (—) di chi possiede con la coscienza di ledere i diritti altrui o senza aver usato la normale diligenza nell'accertamento dell'esistenza di diritti altrui.
Il possessore di mala fede convenuto in rivendica [Rivendicazione (Azione di)] deve restituire tutti i frutti, percepiti e percipiendi dal momento in cui ha cominciato a possedere.
() di segni distintivi contraffatti (d. pen.)
L'art. 497ter c.p. estende l'applicabilità delle pene previste dall'art. 497bis c.p. a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione, nonché a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
Pena: Reclusione da 1 a 4 anni per le ipotesi di cui al n. 1), aumentata da un terzo alla metà per le fattispecie di cui al n. 2).
() di stato (d. civ.)
È il complesso di fatti e circostanze dal quale si desume l'esistenza di una determinata condizione giuridica. Ad esempio la relazione di filiazione desunta dal nomen (il fatto che il figlio abbia portato sempre il cognome del padre), dal tractatus (l'avere il figlio ricevuto dal padre e dalla sua famiglia il trattamento proprio dei figli legittimi) e dalla forma (l'essere stato il figlio considerato tale nei rapporti sociali) dimostra lo stato di figlio legittimo.
() vale titolo (d.civ.)
Con tale espressione si indica l'ipotesi in cui il (—) di buona fede titolato di un bene mobile fa acquistare il diritto reale su quel bene istantaneamente, anche se lo si è acquistato da chi non è titolare dello stesso (art. 1153 c.c.).