Detenzione
Detenzione
() come potere di fatto sulla cosa (d. civ.)
La () pu ò definirsi come un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di compiere un'attivit à corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Il detentore, pertanto, si trova in un rapporto di mera contiguit à fisica con la cosa, è consapevole ed esplicitamente riconosce di non poter vantare alcun diritto reale [Diritti (soggettivi)] sulla cosa stessa, essendone altri i titolari. Come appare dalla definizione, l'elemento che differenzia la () dal possesso è l'animus: animus possidendi, in caso di possesso, animus detinendi, in caso di ().
In base all'art. 1141 c.c., la () si muta in possesso in due soli casi: quando il detentore acquista in propriet à il bene che precedentemente aveva in mera (), ovvero, quando il detentore renda noto al proprietario la propria intenzione di continuare a tenere il bene non pi ù come detentore, bens ì per conto ed in nome proprio [Interversione del possesso].
() domiciliare (d. proc. pen.)
Si tratta di una forma di espiazione della pena definitiva presso la propria abitazione. La pena della reclusione non superiore a quattro anni e la pena dell'arresto possono essere scontate anche nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura o assistenza, quando trattasi:
di donna incinta o madre di prole di et à inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
di padri esercenti la potest à, di prole di et à inferiore ad anni dieci con essi conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
di persone in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
di persone di et à superiore ai 60 anni, se inabili anche parzialmente;
di persone di et à inferiore ai 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
La () pu ò essere, altres ì, applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni suddette quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
L'art. 47quinquies della L. 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 3 della L. 8 marzo 2001, n. 40, ha introdotto l'istituto della ()
speciale. Nel dettaglio, in mancanza delle condizioni generali per l'applicabilit à della detenzione domiciliare, le condannate madri di prole di et à non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilit à di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.
() ingiusta/illegittima [riparazione della] (d. proc. pen.)
La detenzione ingiusta od illegittima si configura allorch é una persona abbia patito un periodo di custodia cautelare ingiusta o illegittima. In tal caso si matura il diritto ad un'equa riparazione, alle condizioni e nei limiti previsti dal codice.
In particolare, si ha custodia cautelare ingiusta (art. 3141) quando essa è stata sofferta da un imputato successivamente riconosciuto innocente all'esito del processo.
Si ha, invece, custodia cautelare illegittima (art. 3142) allorch é essa sia stata patita da un imputato (anche se riconosciuto colpevole) in virt ù di un'ordinanza cautelare illegittima adottata in difetto dei presupposti di legge dei gravi indizi e dei limiti di pena per l'adottabilit à del provvedimento.
Con sentenza n. 109 del 2-4-1999, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto ad ottenere la riparazione anche in caso di arresto in flagranza o fermo ingiusti od illegittimi.
Nelle ipotesi predette è garantito il diritto ad una equa riparazione pecuniaria, nel limite massimo di euro 516.456,89 (lire un miliardo). La riparazione va in concreto commisurata alla durata della carcerazione ingiustamente sofferta ed alle conseguenze personali e familiari derivatene.