Rivendicazione
Rivendicazione [azione di] (d. civ.)
Legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario. Egli ha l'onere di provare il suo diritto [Probatio diabolica]: non basta provare la validit à del proprio titolo d'acquisto, ma si deve dimostrare anche la validit à del titolo d'acquisto del proprio dante causa, scorrendo tutti gli atti traslativi del bene (sulla cui propriet à si controverte) fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, generalmente l'usucapione, al quale fanno capo i successivi titoli di trasferimento.
Legittimato passivamente è, invece, chi possiede [Possesso] o detiene [Detenzione] la cosa abusivamente, cio è senza titolo; al possessore è equiparato, quanto alla legittimazione passiva, colui che dolosamente si spogli ò del possesso in vista dell'azione, s ì che egli in caso di soccombenza, è obbligato a recuperare a sue spese la cosa per restituirla al proprietario vincitore o, se ci ò non è possibile, a corrispondergliene il valore, oltre al risarcimento del danno.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'acquisto di propriet à da parte di altri per usucapione.