Rivendicazione

Rivendicazione [azione di] (d. civ.)
È l'azione con cui il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo (art. 948 c.c.). È la principale delle azioni petitorie [Petitorie e possessorie (Azioni)], e mira non solo ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, ma anche a far recuperare al proprietario il bene.
Legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario. Egli ha l'onere di provare il suo diritto [Probatio diabolica]: non basta provare la validità del proprio titolo d'acquisto, ma si deve dimostrare anche la validità del titolo d'acquisto del proprio dante causa, scorrendo tutti gli atti traslativi del bene (sulla cui proprietà si controverte) fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, generalmente l'usucapione, al quale fanno capo i successivi titoli di trasferimento.
Legittimato passivamente è, invece, chi possiede [Possesso] o detiene [Detenzione] la cosa abusivamente, cioè senza titolo; al possessore è equiparato, quanto alla legittimazione passiva, colui che dolosamente si spogliò del possesso in vista dell'azione, sì che egli in caso di soccombenza, è obbligato a recuperare a sue spese la cosa per restituirla al proprietario vincitore o, se ciò non è possibile, a corrispondergliene il valore, oltre al risarcimento del danno.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'acquisto di proprietà da parte di altri per usucapione.