Acquisto
Acquisto (d. civ.).
Con tale termine si intende l'acquisizione della titolarit à di una situazione giuridica.
() dell'eredit à
Si verifica con l'accettazione ovvero, prescindendo dalla volont à del chiamato, quale sanzione legale di alcuni comportamenti pregiudizievoli per i creditori ovvero per garantire l'integrit à del compendio ereditario (artt. 459, 485 e 527 c.c.).
() dell'eredit à da parte dello Stato
La legge prevede che, in mancanza di altri successibili, o perch é inesistenti, o perch é vi abbiano rinunciato o abbiano fatto decorrere inutilmente il termine previsto per l'accettazione, l'eredit à è acquisita dallo Stato senza bisogno di accettazione e senza possibilit à di rinuncia (art. 586 c.c.). Si ritiene che l'() dell'eredit à da parte dello Stato avvenga a titolo di erede e non per diritto di occupazione o per diritto di sovranit à. La responsabilit à dello Stato come erede è comunque limitata al valore dei beni acquistati.
() del legato
Il legato, a differenza dell'eredit à, si acquista ipso iure, senza bisogno di accettazione. L'eventuale accettazione del legatario produrrebbe l'effetto di rendere irrevocabile l'acquisto. È, comunque, fatta salva la facolt à di rinunciare (art. 649 c.c.).
() della propriet à
Modi d'() della propriet à sono i fatti giuridici che hanno per effetto l'acquisto della propriet à di una cosa. Essi sono previsti dall'art. 922 c.c. con una enumerazione solo esemplificativa. Agli atti di () fa riferimento anche l'art. 42, c. 2 Cost., che riserva alla legge il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale della propriet à e di renderla accessibile a tutti.
Si distinguono in:
() a titolo originario: l'acquisto della propriet à non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell'attuale titolare.
L'() a titolo originario non si ha solo quando il diritto di propriet à su un bene sorge per la prima volta in capo ad un soggetto, ma ricorre ogni volta che l'acquisto della propriet à è indipendente dal diritto del precedente titolare (esempio: usucapione, acquisto di beni mobili in base all'art. 1153 c.c.);
() a titolo derivativo: il diritto di propriet à si collega all'esistenza del diritto di un precedente proprietario, da cui è trasferito.
() del possesso
[Possesso].