Illecito
Illecito
() amministrativo (d. amm.)
Pu ò definirsi come quella violazione di un dovere generale cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa, che pu ò avere carattere pecuniario o meno.
La disciplina generale dell'() amministrativo è stata dettata con la L. 689/1981. Il primo capo di tale legge contiene i principi generali dell'() amministrativo che possono cos ì sintetizzarsi:
principio di legalit à, in base al quale nessuno pu ò essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una disposizione di legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;
principio della capacit à di intendere e di volere;
principio della responsabilit à per dolo o colpa;
principio dell'esclusione della responsabilit à per l'esistenza di una causa di giustificazione, per cui è esclusa la responsabilit à nei casi in cui si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facolt à legittima, in stato di necessit à o per legittima difesa;
principio del concorso di persone, per cui qualora pi ù persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista, salvo che sia diversamente stabilito;
principio di solidariet à, per effetto del quale, ad esempio, il proprietario della cosa usata per compiere l'() o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volont à;
principio della personalit à dell'obbligazione, per effetto del quale l'obbligazione di pagare non si estende agli eredi del responsabile deceduto;
principio della continuazione, per effetto del quale chi con un'azione o un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni, o commette pi ù violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione per la violazione pi ù grave, aumentata sino al triplo;
principio di specialit à, per effetto del quale quando un fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica normalmente la norma speciale.
L'art. 10 definisce il concetto di sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di danaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.495 euro.
Per quanto concerne invece le sanzioni non pecuniarie, esse non sono riducibili ad un'unica tipologia. Vi rientrano sanzioni limitative della libert à personale (es.: ritiro della patente, della licenza di circolazione, sospensione dell'esercizio venatorio); sanzioni interdittive, con cui vengono vietate quelle attivit à che il privato non pu ò intraprendere se non in forza di un atto amministrativo; sanzioni aventi ad oggetto beni, come la confisca.
() civile (d. civ.)
Consiste nella violazione di una norma giuridica sanzionata dall'obbligo del risarcimento del danno.
Gli elementi costitutivi dell'() civile sono individuati, in generale, dall'art. 2043 c.c., e sono:
il fatto, ossia la vicenda che ha causato il danno ingiusto e che è riferibile ad un soggetto. Pu ò trattarsi di un comportamento volontario o di un evento naturale (ad es., il morso di un cane). Ci ò che conta è che l'evento sia giuridicamente imputabile al soggetto che lo ha provocato o che aveva il dovere di impedire. Infatti, il soggetto pu ò rispondere di un evento che ha causato direttamene o anche di un evento che gli è imputato in quanto non ne ha impedito il verificarsi;
il dolo o la colpa: il dolo sussiste nel caso in cui il fatto sia stato commesso volontariamente da un soggetto consapevole delle conseguenze dannose derivanti dal fatto e dell'ingiustizia del danno arrecato; la colpa, invece, sussiste in caso di inosservanza dello standard di diligenza dovuto. La colpa pu ò consistere, in particolare, nella negligenza (difetto dell'attenzione dovuta per la salvaguardia dell'interesse altrui), nell'imprudenza (difetto delle cautele idonee a prevenire il danno), nell'imperizia (inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata attivit à) o nell'illegalit à (inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti);
il danno ingiusto, ossia la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione.
il nesso di causalit à tra il fatto e il danno.
() penale (d. pen.)
L'() penale è la violazione di una norma di legge sanzionata con una pena criminale (reclusione, multa, arresto e ammenda).
Sul piano definitorio si parla di reato, inteso come fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, in quanto lesivo di un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali.
La dottrina, analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria generale del reato, che individua nella struttura dell'() penale una serie di elementi costitutivi, comuni a tutte le fattispecie criminose.
L'analisi della struttura dell'() penale ha condotto alla formazione di due diverse concezioni: la teoria della tripartizione e la teoria della bipartizione.
Secondo la teoria della tripartizione, il reato si compone di tre elementi strutturali:
il fatto tipico, che comprende il complesso degli elementi materiali del reato (la condotta, l'evento, e il rapporto di causalit à che lega la prima al secondo);
l'antigiuridicit à obiettiva, che consiste nella contraddizione del fatto con la norma giuridica che lo prevede e lo incrimina;
la colpevolezza, ossia la volont à riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.
Secondo la teoria della bipartizione, invece, la struttura del reato si compone di:
un elemento oggettivo, cio è il fatto materiale, comprensivo di tutti gli elementi necessari per l'esistenza del reato;
un elemento soggettivo, costituito dal diverso atteggiarsi della volont à colpevole, nelle forme del dolo e della colpa.
Ogni reato determina la lesione di un bene giuridico o oggetto giuridico.
Il reato pu ò essere proprio o comune: è proprio il reato che pu ò essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o posizione come, ad esempio, il peculato potendo, infatti, essere perpetrato solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; è comune, invece, il reato che pu ò essere commesso da chiunque.
Il reato è escluso dalla presenza di scriminanti [Cause di giustificazione], che escludono l'antigiuridicit à del fatto.
Considerato dal punto di vista realistico, il reato si realizza passando attraverso varie fasi (iter criminis): l'ideazione; la preparazione; l'esecuzione; la perfezione; la consumazione.
() tributario (d. trib.)
Inosservanza degli obblighi principali e accessori che traggono origine dal rapporto giuridico d'imposta: in particolare, deve considerarsi () qualunque fatto o comportamento dal quale l'ordinamento fiscale fa derivare come conseguenza una sanzione.
La norma giuridica fiscale prevede il sorgere, a carico di determinati soggetti, di situazioni passive di diverso tipo e contenuto: infatti, oltre al fondamentale obbligo di adempiere il tributo, sono individuati altri obblighi formali e sostanziali cui sono tenuti sia il contribuente sia altri soggetti a lui collegati per relazioni di rilevanza tributaria.
Infatti, con la revisione delle sanzioni tributarie non penali vi è stata l'adozione di un unico tipo di sanzione amministrativa pecuniaria ed è venuta meno la distinzione tra pena pecuniaria e soprattassa.
Il D.Lgs. 74/2000, di riforma del sistema penale tributario, ha riscritto le fattispecie di illeciti penali introducendo, tra le novit à pi ù salienti, il principio di specialit à, in base al quale nell'ipotesi di convergenza di norme repressive eterogenee sul medesimo fatto è escluso il cumulo previsto nel precedente sistema tra misure punitive dell'uno e dell'altro genere.