Oggetto
Oggetto
() del contratto (d. civ.)
Secondo alcuni autori, esso si identifica con la prestazione o con il contenuto del contratto che è costituito dal regolamento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'() deve essere:
possibile: l'() è possibile quando nella realt à fisica la cosa gi à esiste o pu ò venire ad esistenza; se si tratta di un comportamento umano, esso è possibile quando, quali che siano le energie fisiche o intellettuali impiegate, è idoneo a conseguire il risultato dedotto nel contratto; la possibilit à oltre che fisica deve essere anche giuridica, cio è l'() deve essere possibile non solo materialmente, ma anche giuridicamente (es.: è impossibile giuridicamente la vendita di un bene extra commercium come l'aria);
lecito: cio è non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
determinato o determinabile: l'() è determinato quando esso è indicato dalle parti nella qualit à e nella quantit à in modo esauriente; è, invece, determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualit à o quantit à sono enunciati nel contratto stesso o sono altrimenti ricavabili.
Nel contratto di lavoro, l'() è costituito tanto dalla prestazione lavorativa (manuale o intellettuale nelle sue possibili esplicazioni) quanto dalla retribuzione (in tutte le sue forme). In tal senso l'() viene per lo pi ù individuato in un obbligo di fare, e cio è nella messa a disposizione delle energie psico-fisiche del prestatore.
I requisiti dell'(), che devono sussistere per tutta la durata del contratto, sono quelli previsti per i contratti in generale dall'art. 1346 c.c., e in specie:
la liceit à che indica la non contrariet à a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
la possibilit à, in relazione alla quale si distingue l'impossibilit à di fatto (cd. in rerum natura) da una impossibilit à giuridica (prevista dall'ordinamento). In realt à sono scarse le applicazioni di tali limiti in relazione all'(), se non come criterio di valutazione di ci ò che il datore di lavoro pu ò chiedere ed il lavoratore è tenuto a fare senza uno sforzo esorbitante rispetto alle mansioni assegnate;
la determinatezza o determinabilit à, ritenendosi inammissibile l'assunzione al lavoro per un'attivit à del tutto indeterminata o indeterminabile.
() della domanda (d. proc. civ.)
[Petitum].
() della prova (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
[Prova]
() giuridico del reato (d. pen.)
[Beni].
() materiale del reato (d. pen.)
() sociale (d. comm.)
Rappresenta la particolare attivit à economica per il cui esercizio le parti stipulanti il contratto di societ à si impegnano ai conferimenti.
L'esercizio di tale attivit à è detto scopo-mezzo rispetto allo scopo ultimo che è la realizzazione del guadagno.
L'indicazione dell'() nel contratto è richiesta espressamente dall'ordinamento per tutti i tipi di societ à, eccetto per la societ à semplice (per la costituzione della quale non è prescritto alcun requisito formale).
L'():
deve essere possibile, lecito, determinato;
deve consistere in un'attivit à economica: art. 2247 c.c. (attivit à non commerciale per la societ à semplice: art. 2249 c.c.).
L'(), infine, pu ò cambiare durante la vita della societ à, ma tale mutamento implica anche la modificazione dell'atto costitutivo (e deve essere perci ò deliberato dall'assemblea straordinaria).