Sanzione
Sanzione (t. gen.)
Per assicurare l'osservanza delle norme giuridiche, il legislatore ha predisposto: sanzioni punitive consistenti nella comminazione di un castigo a seguito dell'inosservanza di norme giuridiche, al fine di scoraggiare i soggetti dall'inosservanza delle stesse; () premiali che mirano a incentivare l'obbedienza alla legge.
Tra le () punitive, inoltre, si distingue tra:
() impeditive, le quali hanno lo scopo di evitare che l'atto posto in essere, contrario alla norma, produca i suoi effetti (es. nullit à del contratto);
() afflittive, le quali si riflettono sulla persona che ha agito incidendo su di un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell'obbligo. Esempio tipico è la pena.
Infine, a seconda del ramo del diritto in cui intervengono, è possibile distinguere le sanzioni in:
civili [Risarcimento del danno; Invalidit à];
penali;
amministrative [Sanzioni (amministrativa)].
() amministrativa (d. amm.)
Costituisce la conseguenza di un illecito amministrativo ovvero di un comportamento di disobbedienza a un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo.
Le () si distinguono dalla pena sia per il soggetto che le applica (la P.A. stessa) sia per il procedimento, sia, infine, per la qualit à della sanzione, che non pu ò mai avere carattere detentivo. Esse, infatti, tendono al rafforzamento e alla realizzazione indiretta della pretesa esecutiva dell'amministrazione.
Le () si dividono in ():
che incidono sullo status di un soggetto;
che incidono sul patrimonio, come quelle pecuniarie, la confisca etc.;
che incidono sulle attivit à svolte dal soggetto colpito.
() disciplinare nelle imprese private (d. lav.)
Sono espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, esercitabile nei confronti del prestatore di lavoro subordinato quando questi abbia violato uno dei suoi doveri contrattuali.
Il potere disciplinare del datore, riconosciuto dall'art. 2106 c.c., è stato sottoposto dal legislatore (L. 300/70) a limitazioni volte a condizionare la discrezionalit à di chi lo esercita.
La legittimit à delle () è subordinata ai seguenti requisiti sostanziali:
sussistenza e imputabilit à del fatto, ovvero di una colpevole violazione dei doveri contrattuali da parte del lavoratore;
adeguatezza e proporzionalit à della sanzione, posto che ai sensi dell'art. 2106 c.c. le () sono applicate secondo la gravit à dell'infrazione;
limite alla rilevanza della recidiva, in quanto non si pu ò tenere conto delle () decorsi due anni dalla loro applicazione.
L'art. 7 St. Lav., nel delineare la tipologia delle () applicabili (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione e licenziamento), ne stabilisce anche i limiti quantitativi e qualitativi ed in specie:
la () non pu ò consistere in un mutamento definitivo del rapporto di lavoro (retrocessione di categoria e qualifica), salvo che vi siano i presupposti del cd. licenziamento disciplinare;
la multa non pu ò essere comminata per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non pu ò essere disposta per un periodo superiore a 10 giorni;
() disciplinare nelle pubbliche amministrazioni (d. lav.)
La responsabilit à disciplinare, nei rapporti di pubblico impiego soggetti a privatizzazione ex D.Lgs. 165/2001 (che traspone le disposizioni del D.Lgs. 29/93) trova fondamento nelle stesse norme privatistiche che disciplinano il potere disciplinare del datore di lavoro privato, in particolare nell'art. 2106 c.c.
Le () vengono, quindi, comminate a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
Inoltre:
il nucleo dei precetti la cui violazione determina l'irrogazione delle () viene fissato dal codice di comportamento definito unilateralmente dal Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione;
la tipologia delle infrazioni e delle () è definita dalla contrattazione collettiva.
() fiscale (d. trib.)
Le violazioni degli obblighi tributari comportano l'irrogazione di () tanto pi ù numerose e opportune quanto maggiore è il danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettivit à.
Le () hanno sia funzione repressiva sia funzione intimidatrice: non a caso spesso colpiscono non gi à l'evasione di imposta ma il comportamento attivo o omissivo del soggetto.
La normativa fiscale prevede sanzioni di carattere amministrativo per le violazioni di minore gravit à e sanzioni penali per le irregolarit à pi ù gravi e per le frodi.
L'ordinamento tributario contempla, inoltre, una vasta platea di sanzioni accessorie che sono la diretta conseguenza dell'applicazione della sanzione principale: si pensi a sospensione di licenze; sospensione dagli albi professionali; ritiro della patente di guida; chiusura degli esercizi; non eleggibilit à a membro di commissioni tributarie.
() internazionale (d. internaz.)
Provvedimenti della comunit à internazionale posti in essere al fine di contrastare eventuali violazioni delle norme internazionali da parte di uno Stato.
L'art. 41 della Carta delle N.U. le definisce misure non implicanti l'uso della forza e ne prevede diverse gradazioni: interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Le () si distinguono in:
individuali: applicate, in funzione di autotutela, da uno Stato nei confronti di un altro e per reagire ad una turbativa subita;
collettive: applicate da una pluralit à di Stati o da un'organizzazione internazionale.
Particolare importanza rivestono le () adottate dal Consiglio di sicurezza, per prevenire ed allontanare le minacce alla pace e reprimere ogni atto di aggressione o rottura della medesima.