Confisca

Confisca
() come misura di sicurezza patrimoniale (d. pen.)
La (—), come misura di sicurezza di carattere patrimoniale (art. 240 c.p.), consiste nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose (mobili, immobili o somme di denaro) che sono servite a commettere un reato (es.: arnesi da scasso) o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si tratta di una misura fondata sulla pericolosità sociale derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Pertanto, la (—), che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo.
La (—) è disciplinata, in generale, dall'art. 240 c.p., che distingue due tipi di (—):
— (—) facoltativa, che può essere ordinata dal giudice, nel caso di condanna, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;
— (—) obbligatoria, che è sempre ordinata dal giudice per le cose che costituiscono il prezzo del reato, e per le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
() come provvedimento amministrativo (d. amm.)
È un provvedimento di carattere:
— sanzionatorio repressivo, in quanto comporta il trasferimento coattivo della cosa, che è servita a commettere un illecito o ne costituisce il prodotto, dal privato alla P.A., senza corrispettivo;
— ablativo del diritto di cui è titolare il destinatario del provvedimento, anche se non rientra nell'ambito delle espropriazioni [Espropriazione per pubblica utilità] in senso stretto, e quindi non ricade sotto il disposto del co. 3 dell'art. 42 Cost., bensì del co. 2 dell'art. 25 Cost.;
— acquisitivo, in quanto comporta l'acquisto a titolo originario e la piena disponibilità del bene da parte della P.A.
In genere, oltre alle finalità sanzionatorie, persegue anche lo scopo di prevenire il pericolo nascente dal possesso di determinati oggetti da parte dei trasgressori di norme amministrative.