Flessibilità nell’impiego di forza lavoro

Flessibilità nell'impiego di forza lavoro (d. lav.)
Si realizza attraverso strumenti normativi o prassi idonee a consentire un impiego non rigido della forza lavoro.
Fattore caratterizzante recenti interventi di politica del lavoro, la (—) è concepita come una delle vie perseguibili per eliminare gli squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali tra domanda e offerta di lavoro generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro e da situazioni strutturali.
La (—) si realizza con diverse modalità:
— flessibilità della disciplina del rapporto di lavoro, caratterizzata dal rinvio normativo alla contrattazione collettiva o individuale per la definizione di regole non rigide, consentendosi deroghe ai precetti di legge;
— deregolamentazione del mercato del lavoro con la soppressione di vari vincoli burocratico-amministrativi alle spontanee dinamiche di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
— diffusione di nuove tipologie contrattuali con incremento delle opzioni disponibili per imprese e lavoratori. Ciò si traduce sia nella disponibilità di rapporti di lavoro subordinato accomunati dalla temporaneità della durata [Contratto (a tempo determinato); Contratto (di formazione e lavoro); Contratto (di inserimento); Somministrazione (di lavoro); Lavoro (intermittente)], sia nelle molteplici tipologie riconducibili nell'ambito del lavoro autonomo [Lavoro (a progetto); Parasubordinazione];
— flessibilità della durata della prestazione lavorativa con modulazione dell'orario di lavoro e diversificazione delle forme di part time [Job sharing; Part time; Orario di lavoro].