Orario di lavoro

Orario di lavoro (d. lav.)
Corrisponde alla durata della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato e svolge una funzione di tutela dell'integrità fisica e della libertà del lavoratore, delle sue esigenze familiari, culturali e di svago. Per tale motivo, la Costituzione demanda alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa; l'art. 2127 c.c. stabilisce che la durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non possa superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.
Il R.D.L. 692/23 aveva fissato, per tutti i lavoratori, il limite massimo in 8 ore giornaliere, per un totale di 48 ore settimanali.
La normativa è andata subendo numerose deroghe ad opera della contrattazione collettiva in senso più favorevole al lavoratore, per consentirgli un maggior tempo libero continuativo: esempi ne sono il riposo pomeridiano del sabato o l'esclusione del lavoro nella giornata di sabato (cd. settimana corta) con recupero delle relative ore negli altri giorni della settimana. Sin dai rinnovi contrattuali del 1969-1970 (cd. autunno caldo), si è attuata una sostanziale riduzione dell'(—), fino a 38/40 ore settimanali, e si sono stabiliti più favorevoli limiti massimi giornalieri.
Tale prassi negoziale ha trovato un primo riscontro normativo nell'art. 13 L. 196/97 che aveva fissato in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro e demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre un regime di orario articolato.
Queste innovazioni sono state recepite infine dal D.Lgs. 66/2003 che, dando attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ha completamente riformato la disciplina dell'(—) e coordinato in un unico testo normativo le disposizioni previgenti in materia (orario notturno, lavoro straordinario etc.), provvedendo alla loro abrogazione.
Il D.Lgs. 66/2003 definisce (—) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: è accolta così una nozione di lavoro effettivo da cui cioè vanno escluse, secondo la prassi vigente e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, alcune attività propedeutiche all'esecuzione della prestazione che non sono retribuite o computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.
In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 si può affermare che l'(—) applicato ai lavoratori può essere:
— l'(—) normale, fissato dalla legge di regola su base settimanale e che ha, come limite massimo, quello di 40 ore settimanali;
— l'(—) contrattuale, stabilito dal contratto collettivo di lavoro della categoria, in cui da un lato si può ridurre l'(—), stabilendo un limite settimanale inferiore alle 40 ore, e dall'altro, si può riferire l'(—), 40 ore o meno settimanali, alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (cd. orario articolato o multiperiodale).
In tale ultima ipotesi è possibile superare, nel periodo preso in considerazione (più settimane o mesi fino ad un anno), il limite massimo dell'orario settimanale, stabilito dal contratto collettivo (pari a quello legale di 40 ore o inferiore ad esso), che deve essere rispettato non più in ogni singola settimana, ma solo come media nel periodo di riferimento. Ad esempio, se il periodo di riferimento è di quattro settimane ed il contratto collettivo prevede che l'(—) sia di 40 ore settimanali, è legittima la prestazione articolata su 42 ore settimanali per le prime due settimane e su 38 per le seguenti due.
Inoltre il D.Lgs. 66/2003 introduce il principio della durata media settimanale dell'(—) comprensiva del lavoro straordinario il limite da rispettare, per ogni 7 giorni, è di 48 ore di lavoro comprese le ore di lavoro straordinario. Anche tale limite però deve essere rispettato come media in un periodo di massimo 4 mesi (elevabile, da parte della contrattazione collettiva, a 6 mesi o, eccezionalmente, a 12).
Quanto alla durata massima giornaliera dell'(—), il D.Lgs. 66/2003 si limita a stabilire che:
 il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (cd. riposo giornaliero). Quindi, ferma restando la durata normale settimanale dell'orario di lavoro (40 o meno), un lavoratore potrebbe di regola lavorare anche 13 ore al giorno. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
— se l'(—) giornaliero eccede il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto a delle pause ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e, eventualmente, per la consumazione del pasto. Le modalità e la durata delle pause sono stabilite dai CCNL; in mancanza al lavoratore deve essere concessa una pausa di almeno dieci minuti, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro.
I lavoratori hanno inoltre diritto al riposo settimanale [Festività], di regola in coincidenza con la domenica, secondo il principio generale stabilito dall'art. 36, co. 3, Cost., alla sospensione dal lavoro in occasione delle festività nazionali civili e religiose, e al riposo annuale [Ferie].