Contrattazione collettiva

Contrattazione collettiva (d. lav.).
La (—) è finalizzata al raggiungimento di un accordo, cd. contratto collettivo, tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un'organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.
Il fondamento giuridico della (—) risiede, da un lato, nell'autonomia che l'ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e, dall'altro, nel rapporto tra il sindacato e i suoi membri: la (—) rappresenta, pertanto, la maggiore espressione dell'autonomia sindacale e costituisce il compito principale delle associazioni sindacali.
I soggetti della (—) sono quegli enti collettivi investiti (dai singoli aderenti o ex lege) del potere negoziale. Talvolta trattasi di rappresentanza occasionalmente conferita (le cd. delegazioni, frequenti soprattutto in relazione alla parte datoriale), ma di regola l'investitura è permanente, come nel caso dei sindacati o dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale avente il compito di rappresentare in sede di (—) nazionale la P.A.
L'oggetto della (—) è costituito prevalentemente dai rapporti individuali di lavoro subordinato la cui disciplina viene definita nel contratto collettivo, oltre che dalla legge.
L'efficacia della (—) è, nella previsione dell'art. 39 Cost., riferita a tutti gli appartenenti alla categoria professionale considerata; tuttavia, la mancata attuazione del citato disposto costituzionale (mancata registrazione degli attuali sindacati) fa sì che la (—) vincoli esclusivamente i firmatari del contratto collettivo e di riflesso i datori e i lavoratori che aderiscono alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti.
Di fatto, comunque, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, parte delle previsioni contrattuali (es.: quelle relative ai trattamenti retributivi minimi) sono immediatamente applicabili anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti e per i quali il contratto individuale abbia previsto un trattamento di minor favore.
() nel pubblico impiego (d. amm.)
Con il D.Lgs. 29/1993 la (—) viene recepita quale fonte di regolamentazione per tutte le materie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle P.A. [Impiego (pubblico)] e alle relazioni sindacali.
Attualmente l'art. 40 D.Lgs. 165/2001, che ha coordinato in un unico testo normativo le disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e le successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la (—) si svolge su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. A differenza del sistema precedente, il contratto collettivo, una volta concluso, è fonte autonoma e diretta di disciplina del rapporto di lavoro, così come accade nel settore privato.
I livelli della (—) corrispondono ai seguenti:
— contratti collettivi nazionali di comparto;
— contratti integrativi (che sostituiscono i precedenti contratti collettivi decentrati).
La (—) nazionale si fonda in via principale sui contratti collettivi di comparto. I comparti sono costituiti da settori omogenei o affini della P.A. e sono determinati mediante appositi accordi tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale [A.R.A.N.] della P.A. e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I contratti collettivi di comparto sono stipulati dall'Agenzia suddetta, per la parte pubblica, e dalle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto interessato una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
La (—) disciplina, alla stregua del settore privato, la durata e dei contratti nazionali e di quelli integrativi, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
Possono, poi, essere stipulati contratti collettivi integrativi nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati dai contratti nazionali di comparto, che, quindi, si pongono come fonte normativa di grado superiore. Sicché alla (—) in sede nazionale vengono riservate la scelta delle materie negoziabili in sede integrativa, nonché la definizione delle procedure negoziali e dei soggetti tra i quali si svolgerà la (—) integrativa, la quale, peraltro, potrà avere ambito territoriale e riguardare anche più amministrazioni. I contratti integrativi non possono contenere clausole in contrasto con vincoli risultanti dai contratti nazionali. La sanzione per l'eventuale difformità è costituita dalla nullità delle clausole in questione. Inoltre i contratti integrativi devono rispettare i limiti di bilancio posti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.