Job sharing

Job sharing [contratto di lavoro ripartito] (d. lav.)
Rapporto di lavoro speciale in cui due soggetti dividono un unico posto di lavoro a tempo pieno: i lavoratori possono ripartire tra loro, secondo le proprie esigenze, l'orario e la quantità di lavoro.
Strumento contrattuale flessibile, proficuo sia per le imprese che per i lavoratori, già disciplinato con circolare del Ministero del Lavoro del 7-4-1998, n. 43, è stato infine introdotto nell'ordinamento e regolamentato, con la denominazione di contratto di lavoro ripartito, dal D.Lgs. 276/2003.
Il provvedimento non detta limiti per l'applicazione di tale tipologia, ciò non di meno è essa stessa a presupporre che la prestazione dedotta in contratto si adatti ad una ripartizione temporale tra due lavoratori.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
— la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno lavoratore e la possibilità dei lavoratori di effettuare sostituzioni tra loro e di cambiare la distribuzione della prestazione lavorativa;
— il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
— le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il rapporto di lavoro è connotato dalla peculiarità che la controparte del datore è rappresentata da due lavoratori i quali assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Non si tratta, quindi, di un unico rapporto di lavoro a tempo parziale: ogni lavoratore è titolare di un distinto rapporto di lavoro indipendente dall'altro, ma ciascuno è personalmente e direttamente responsabile per l'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa dedotta in contratto.
Come nel part time, tuttavia, il trattamento economico e normativo, equivalente a quello di un lavoratore di pari livello a parità di mansioni svolte, deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore (in particolare per la misura delle ferie, congedi etc.).
L'elasticità della prestazione e il vincolo di solidarietà tra i due lavoratori coobbligati comportano che:
— i lavoratori hanno facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché, se previsto dal contratto collettivo o individuale, di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro. Ai fini del controllo delle assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati;
— ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa e il datore di lavoro può esigere l'esatto adempimento della prestazione da ciascun lavoratore in quanto la ripartizione di essa rileva solo nei rapporti interni tra i lavoratori.
Normalmente l'impossibilità temporanea dei due lavoratori determina una sospensione del rapporto di lavoro, mentre l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati comporta la risoluzione del contratto se l'impossibilità di eseguire la prestazione è definitiva o se, pur essendo temporanea, il datore di lavoro non ha più interesse alla prestazione stessa (art. 1256 c.c.).
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, eccetto che, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere per intero o parzialmente l'obbligazione lavorativa. In tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.
Oltre che da tali disposizioni speciali, il lavoro ripartito è disciplinato dalla contrattazione collettiva; solo in mancanza di contratti collettivi, si applicherà la normativa generale sul lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura di tale rapporto di lavoro.