Part time

Part time (d. lav.)
Rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dallo svolgimento di un'attività lavorativa ridotta rispetto al normale orario di lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato completamente ridisegnato dal D.Lgs. 61/2000, modificato successivamente dal D.Lgs. 100/2001 e da ultimo dal D.Lgs. 276/2003.
Le tipologie di (—) che è possibile instaurare sono:
— (—) orizzontale, in cui vi è una riduzione di orario in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (si lavora tutti i giorni ma per un orario inferiore);
— (—) verticale, in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma solo in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (si lavora ad orario pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, o per alcune settimane del mese o mesi dell'anno);
— (—) misto, consistente in una combinazione delle precedenti tipologie.
L'orario pieno cui fare riferimento è quello stabilito dalla legge (40 ore settimanali) o il minor orario fissato dal contratto collettivo [Orario di lavoro].
Il contratto di (—) deve essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale riferite al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2 D.Lgs. 61/2000). Eventuali variazioni di durata e di collocazione temporale devono essere previste dai contratti collettivi (art. 1, co. 44, L. 247/2007) e non possono più, come in precedenza, essere frutto di accordo tra le parti qualora i contratti non le prevedano. Qualora il datore di lavoro eserciti il potere di variazione deve dare un preavviso (salvo intese più favorevoli) di almeno 5 giorni lavorativi (art. 1, co. 44, L. 247/2007): il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni, qualora previste dai contratti collettivi.
Il lavoratore a (—) è titolare di tutti i diritti del lavoratore a tempo pieno. Il trattamento economico di base è lo stesso del lavoratore a tempo pieno inquadrato con pari qualifica e categoria contrattuale; esso verrà naturalmente riproporzionato secondo la durata effettiva della prestazione lavorativa, salvo trattamenti di maggior favore previsti dalla contrattazione individuale o collettiva.
L'unico istituto che non segue questa regola è quello degli assegni per il nucleo familiare, che non spettano a chi lavora per meno di ventiquattro ore settimanali. Per il conteggio delle ore, comunque, si devono cumulare i diversi rapporti di lavoro che il lavoratore può avere in essere.
Per quanto riguarda il passaggio da () a tempo pieno, esso va fatto, di norma, con l'accordo delle parti, tranne il caso del rientro dal (—) per motivi di salute a seguito di patologia oncologica per la quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita: in tal caso, la trasformazione avviene di diritto sulla base della semplice richiesta del lavoratore. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore (art. 1, co. 44, L. 247/2007).
La legge 247/2007 (art. 1, co. 44) prevede, inoltre, che in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta un'invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.