Datio in solutum

Datio in solutum (d. civ.)
È un mezzo di estinzione dell'obbligazione; con essa il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, sempre che il creditore vi acconsenta (artt. 1197, 1198 c.c.).
Essa si realizza mediante un contratto solutorio di natura reale, nel senso che l'obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita. La (—) può compiersi anche a mezzo della cessione di un credito [Cessione]; in tal caso l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
La (—) può essere compiuta anche da un terzo.
Si differenzia dalla novazione perché nella (—) vi è esecuzione di una diversa prestazione e non assunzione di un nuovo vincolo.