Diligenza

Diligenza (d. civ.)
La (—) si sostanzia nell'obbligo imposto alle parti di non ledere con la propria attività interessi di altri soggetti giuridicamente tutelati dall'ordinamento.
La (—), in particolare, consiste nell'adempimento di quei doveri d'attenzione, cautela e perizia che si accompagnano all'esercizio di qualsiasi attività. Strettamente collegato al concetto di (—) è quello di colpa, che sussiste ogni qualvolta venga violato appunto l'obbligo di (—).
() nell'adempimento
La legge dispone che il debitore deve usare nell'adempimento dell'obbligazione la (—) del buon padre di famiglia, intesa come (—) dell'uomo medio. L'art. 11762 c.c. dispone che nell'adempimento di prestazioni tecniche essa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Le parti possono pattuire degli aggravamenti o delle attenuazioni della (—) richiesta dal legislatore; è, però, vietato il patto di esonero preventivo del debitore da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).