Diligenza
Diligenza (d. civ.)
La () si sostanzia nell'obbligo imposto alle parti di non ledere con la propria attivit à interessi di altri soggetti giuridicamente tutelati dall'ordinamento.
La (), in particolare, consiste nell'adempimento di quei doveri d'attenzione, cautela e perizia che si accompagnano all'esercizio di qualsiasi attivit à. Strettamente collegato al concetto di () è quello di colpa, che sussiste ogni qualvolta venga violato appunto l'obbligo di ().
() nell'adempimento
La legge dispone che il debitore deve usare nell'adempimento dell'obbligazione la () del buon padre di famiglia, intesa come () dell'uomo medio. L'art. 11762 c.c. dispone che nell'adempimento di prestazioni tecniche essa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivit à esercitata.
Le parti possono pattuire degli aggravamenti o delle attenuazioni della () richiesta dal legislatore; è, per ò, vietato il patto di esonero preventivo del debitore da responsabilit à per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.).