Trasporto

Trasporto [contratto di] (d. civ.)
È il contratto consensuale mediante il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.
() di persone
Esso è disciplinato unicamente per quanto riguarda la responsabilità del vettore.
Il vettore risponde:
— per l'inadempimento ed il ritardo, secondo le norme generali in materia di obbligazioni (art. 1218 c.c.);
— per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, e per perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.).
() di cose
Esso si perfeziona senza che occorra l'ulteriore elemento della consegna delle cose da trasportare al vettore, fatta eccezione per il (—) di cose per ferrovia che ha carattere reale.
All'obbligazione di trasportare, nel (—) di cose, si accompagna anche l'obbligo di custodia. Sotto il profilo della responsabilità, il vettore è tenuto, ai fini dell'esonero, a fornire la prova positiva che la perdita o l'avaria delle cose consegnategli per il (—) è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art. 1693 c.c.).