Vettore

Vettore (d. civ.)
È il soggetto che, nel contratto di trasporto [Trasporto (Contratto di)], si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo all'altro, dietro corrispettivo.
La responsabilità del (—) si differenzia a seconda che si tratti di trasporto di persone o trasporto di cose.
Nel primo caso, infatti, la disciplina legale prevede che il (—) risponde:
— per l'inadempimento ed il ritardo secondo le norme generali in materia di obbligazioni: è tenuto, cioè, al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo furono determinati da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.);
— per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, e per perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.).
Si tratta di responsabilità contrattuale, in quanto il (—) assume l'obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione. Ma una parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente ammettono, accanto all'azione contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) basata sul principio generale del neminem laedere.
L'ammissibilità dell'azione per responsabilità extracontrattuale (accanto a quella per responsabilità contrattuale) assume particolare rilievo quando il viaggiatore lasci inutilmente decorrere il breve termine di prescrizione (1 anno) dell'azione contrattuale: in tal caso egli potrà ancora esperire l'azione extracontrattuale soggetta al più lungo termine dell'art. 2947 c.c. (5 anni).
Sono nulle le clausole che escludono la responsabilità del (—) per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), né può essere limitata la responsabilità per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (art. 1681 c.c.); tali norme, infatti, sono di ordine pubblico e, pertanto, inderogabili.
Nel trasporto di cose, invece, la legge prevede che il (—) è tenuto a:
— ricevere in consegna le cose da trasportare;
— eseguire il trasporto secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto, o, in mancanza, dalla legge e dagli usi;
— riconsegnare le cose nel luogo di destinazione, dandone avviso al destinatario;
— custodire le cose da trasportare.
Secondo l'art. 1693 c.c. il (—) è responsabile per la custodia, e quindi per la perdita e l'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento in cui le riconsegna al destinatario. Mentre il comune debitore è tenuto a fornire solo la prova negativa che il danno non è derivato dal fatto proprio o dei propri dipendenti, il (—), affinché venga esclusa la sua responsabilità, ha l'onere di fornire la prova positiva che il danno (perdita, avaria della cosa) è dipeso da un fatto, nettamente individuato, estraneo alla sua sfera d'azione e non imputabile a sua mancata diligenza professionale (es.: caso fortuito, vizi delle cose o dell'imballaggio, fatto del mittente, fatto del destinatario etc.). Tale sistema fa ricadere sul (—) le cause ignote, che, secondo le norme comuni, non inciderebbero su di lui.
Questo rigido regime di responsabilità viene, però, in parte attenuato: con la presunzione di irresponsabilità per calo naturale (art. 1695 c.c.); il (—) risponde solo delle diminuzioni di peso e misura che oltrepassino il calo naturale; mediante la dichiarata validità delle clausole che stabiliscano presunzioni di caso fortuito (art. 1694 c.c.).