Scioglimento

Scioglimento
() del matrimonio (d. civ.)
Il matrimonio si scioglie per due cause:
— morte di uno dei coniugi;
— divorzio.
Lo (—) va distinto dall'invalidità del matrimonio, in quanto mentre in quest'ultimo caso sussistono ab origine vizi nel matrimonio, che ne importano la caducazione ex tunc, ciò non si verifica, invece, nella prima ipotesi, in cui il matrimonio sorge valido ma è destinato a venir meno ex nunc.
La separazione personale e lo (—) sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di (—); in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
() della società (d. comm.)
Consiste nella cessazione di una società e si verifica in ipotesi tassativamente indicate dalla legge, che variano a seconda del tipo di società, e determinano l'apertura di una fase di liquidazione [Liquidazione (della società)] della stessa. Al termine della liquidazione si determina l'estinzione della società.
() delle Camere (d. cost.)
Cessazione di una o di entrambe le assemblee rappresentative per atto del Presidente della Repubblica. L'art. 88 Cost. prevede, infatti, che il Capo dello Stato possa, sentiti i Presidenti delle Camere procedere allo (—), anche se non precisa quali siano i presupposti per l'emanazione di tale atto.
È opportuno distinguere uno (—) naturale, conseguente alla fine della legislatura, e uno (—) anticipato. Il primo rappresenta un atto dovuto del Presidente della Repubblica, il secondo, invece, implica un certo margine di discrezionalità da parte del Capo dello Stato. Le cause che possono determinare lo (—) anticipato si riconducono alle seguenti tipologie:
— impossibilità di funzionamento delle Camere;
— constatazione della frattura esistente fra Camere e corpo elettorale;
— necessità di risolvere una crisi di Governo che non può essere superata con la nomina di un nuovo esecutivo.
Lo (—) anticipato, per la gravità delle sue conseguenze, può essere deciso solo sulla base di esigenze obiettive di ampio riscontro. A tal fine è richiesto il parere dei Presidenti delle Camere, attraverso i quali il Presidente della Repubblica acquisisce una valutazione autorevole della situazione oggettiva.
Dubbi sussistono sulla natura giuridica dell'atto di (—). Secondo l'opinione prevalente, si tratterebbe di un atto proprio del Capo dello Stato, anche quando viene emesso su proposta governativa. Secondo altri autori, invece, si tratterebbe di atto complesso, in cui la valutazione del Capo dello Stato si accompagna all'assunzione di responsabilità del Governo, che concorda sull'opportunità politica dello (—).
() della comunione (d. proc. civ.)
È il procedimento con il quale ciascun partecipante alla comunione può chiederne lo (—).
Se tale (—) ha luogo con l'accordo di tutti i partecipanti, si avrà la divisione volontaria o amichevole.
Se, invece, la divisione non può aver luogo amichevolmente, ciascuno di essi potrà esercitare un'apposita azione che sfocerà nella c.d. divisione giudiziale.
Tale azione dà luogo al procedimento di (—) della comunione, disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c.
Promossa l'azione per lo (—) della comunione, se non sorgono contestazioni sul diritto alla (—) il giudice la dispone con ordinanza. Se sorgono contestazioni, devono essere decise con sentenza.