Scioglimento
Scioglimento
() del matrimonio (d. civ.)
Il matrimonio si scioglie per due cause:
morte di uno dei coniugi;
divorzio.
Lo () va distinto dall'invalidit à del matrimonio, in quanto mentre in quest'ultimo caso sussistono ab origine vizi nel matrimonio, che ne importano la caducazione ex tunc, ci ò non si verifica, invece, nella prima ipotesi, in cui il matrimonio sorge valido ma è destinato a venir meno ex nunc.
La separazione personale e lo () sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di (); in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
() della societ à (d. comm.)
Consiste nella cessazione di una societ à e si verifica in ipotesi tassativamente indicate dalla legge, che variano a seconda del tipo di societ à, e determinano l'apertura di una fase di liquidazione [Liquidazione (della societ à)] della stessa. Al termine della liquidazione si determina l'estinzione della societ à.
() delle Camere (d. cost.)
Cessazione di una o di entrambe le assemblee rappresentative per atto del Presidente della Repubblica. L'art. 88 Cost. prevede, infatti, che il Capo dello Stato possa, sentiti i Presidenti delle Camere procedere allo (), anche se non precisa quali siano i presupposti per l'emanazione di tale atto.
impossibilit à di funzionamento delle Camere;
constatazione della frattura esistente fra Camere e corpo elettorale;
necessit à di risolvere una crisi di Governo che non pu ò essere superata con la nomina di un nuovo esecutivo.
Lo () anticipato, per la gravit à delle sue conseguenze, pu ò essere deciso solo sulla base di esigenze obiettive di ampio riscontro. A tal fine è richiesto il parere dei Presidenti delle Camere, attraverso i quali il Presidente della Repubblica acquisisce una valutazione autorevole della situazione oggettiva.
Dubbi sussistono sulla natura giuridica dell'atto di (). Secondo l'opinione prevalente, si tratterebbe di un atto proprio del Capo dello Stato, anche quando viene emesso su proposta governativa. Secondo altri autori, invece, si tratterebbe di atto complesso, in cui la valutazione del Capo dello Stato si accompagna all'assunzione di responsabilit à del Governo, che concorda sull'opportunit à politica dello ().
() della comunione (d. proc. civ.)
Se tale () ha luogo con l'accordo di tutti i partecipanti, si avr à la divisione volontaria o amichevole.
Se, invece, la divisione non pu ò aver luogo amichevolmente, ciascuno di essi potr à esercitare un'apposita azione che sfocer à nella c.d. divisione giudiziale.
Tale azione d à luogo al procedimento di () della comunione, disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c.
Promossa l'azione per lo () della comunione, se non sorgono contestazioni sul diritto alla () il giudice la dispone con ordinanza. Se sorgono contestazioni, devono essere decise con sentenza.