Morte
Morte
Nozione giuridica di () (d. civ.)
Una persona si presume morta, dal punto di vista giuridico, con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo per un intervallo di tempo tale da non consentire alcuna possibilit à di sopravvivenza.
Se la nascita produce come principale effetto giuridico l'acquisto della capacit à giuridica è ovvio che la () ne determiner à la perdita.
Dopo la (), quindi, non si pu ò pi ù parlare di persona o di soggetto di diritti, anche se, per certi aspetti, la legge ammette la persistenza di speciali forme di tutela del defunto o di particolari rapporti. Per esempio, i parenti di una persona deceduta che è stata ingiuriata o diffamata possono presentare querela; l'imprenditore commerciale pu ò essere dichiarato fallito entro un anno dalla sua ().
Nel nostro ordinamento non è ammessa la c.d. morte civile, cio è la situazione di chi, pur essendo vivente, è privato di tutti i diritti.
Pena di () (d. pen.)
La pena di (), detta anche pena capitale, è stata dapprima abolita dal Codice Zanardelli, e poi ripristinata dal Codice vigente solo per i delitti pi ù gravi.
La Costituzione l'ha abolita, prima circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra, poi totalmente in seguito alla modifica dell'art. 27 Cost. operata dalla L. Cost. 2-10-2007, n.1. Il disposto dell'art. 27 è stato dettato in relazione al principio per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit à e non devono mirare all'afflizione del condannato, ma tendere alla sua rieducazione (cd. principio di umanizzazione della pena).
Nel dicembre 2007, su iniziativa dell'Italia, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con larga maggioranza una moratoria contro la pena di morte, il primo passo verso l'abolizione totale della pena capitale ancora oggi praticata in molti Stati.
() presunta [domanda per la dichiarazione di] (d. proc. civ.)
Si ricorre all'istituto della () qualora non sia possibile effettuare quegli accertamenti materiali necessari per constatare la morte di un individuo; ai sensi dell'art. 58 c.c., presupposto per la dichiarazione di () è che siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente. Il procedimento avviene secondo il rito camerale [Camera di Consiglio] e il provvedimento definitivo assume la forma di sentenza. Il Tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente.