Divorzio

Divorzio
Causa di scioglimento del matrimonio, che consegue all'accertamento da parte del giudice, previo esperimento di un tentativo di conciliazione dei coniugi, che la comunione spirituale e materiale tra essi non può essere mantenuta o ricostituita. Propriamente, si parla di scioglimento quando si tratta di matrimonio contratto col rito civile, e di cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario.
Causa essenziale del (—) è quindi la disgregazione definitiva della comunione tra i coniugi. Il venir meno di questa comunione deve essere in concreto accertato dal giudice, con riferimento alle singole cause tassative previste a tal fine dalla legge.
Lo scioglimento del matrimonio può dar luogo all'obbligo per uno dei due coniugi di corrispondere un assegno di divorzio all'altro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi.
Il tribunale, inoltre, dispone a quale dei coniugi devono essere affidati i figli, sancendo a carico dell'altro l'obbligo di contribuire al mantenimento, nonché, eventualmente, l'attribuzione della casa coniugale [Casa familiare]; tale previsione (art. 6 L. 989/70), benché non abrogata formalmente, è destinata a non trovare più applicazione con l'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di affidamento condiviso dei figli (L. 8-2-2006, n. 54).
Infine, la L. 74/87 (che ha operato delle modifiche alla L. 898/70) determina che i suddetti assegni vengano rivalutati automaticamente in base a criteri fissati nella sentenza di (—).
Il procedimento di (—) si articola in due fasi distinte, di cui la prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale territorialmente competente e la seconda con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso.
Dopo la presentazione del ricorso il Presidente del Tribunale dispone, con decreto, il giorno della comparizione personale delle parti, onde esperire il tentativo di conciliazione.
Ove questo non riesca, si apre la seconda fase del procedimento, fase di cognizione ordinaria diretta ad accertare la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3 L. 898/70 che viene effettuata in contraddittorio dalle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
La legge di riforma, peraltro, ha previsto un particolare procedimento ove vi sia una domanda di () congiunta da parte dei coniugi, molto simile a quello previsto per la separazione consensuale; nel ricorso, da proporsi al Tribunale in camera di consiglio, vanno indicate le condizioni relative alla prole ed ai rapporti economici. Il Tribunale, ascoltati i coniugi, ove riscontri la sussistenza dei presupposti di legge e il rispetto delle esigenze dei figli, emette la sentenza; nel caso contrario rimette, con ordinanza, la causa al giudice istruttore, al contempo pronunciando i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole.
La sentenza di (—) determina la cessazione dello stato coniugale e dispone gli opportuni provvedimenti.
In definitiva, sciolto il matrimonio concordatario e venuti meno gli effetti civili del matrimonio canonico, i coniugi riacquistano la libertà di stato civile, potendo così risposarsi.