Rinuncia

Rinuncia
() all'eredità (d. civ.)
La (—) è un negozio unilaterale [Negozio giuridico] tra vivi, non recettizio [Dichiarazione (recettizia)], con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità.
È un vero e proprio atto dismissivo che ha per oggetto il diritto di accettare l'eredità [Accettazione (dell'eredità)].
Con la (—) il chiamato si estranea completamente dalla successione; pertanto non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
Per ciò che concerne caratteri e forma della (—), si ricordi che:
— può farsi validamente solo in un momento successivo all'apertura della successione, stante il limite dell'art. 458 c.c. sul divieto dei patti successori [Patto (successorio)];
— è atto solenne e, come tale, deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato (o da un suo rappresentante) ad un notaio o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente;
— è actus legitimus ed è, perciò, invalida se fatta sotto condizione o a termine (art. 520 c.c.);
— non può essere parziale ed ha effetto retroattivo.
A seguito della rinuncia, nella successione legittima operano nell'ordine: la rappresentazione, l'accrescimento, la devoluzione ai successivi chiamati per legge; nella successione testamentaria operano nell'ordine: le sostituzioni testamentarie, la rappresentazione, l'accrescimento, la devoluzione agli eredi legittimi.
() quale atto abdicativo di un diritto (d. civ.)
Atto di dismissione di un diritto da parte del suo titolare.
È atto meramente abdicativo, in quanto non determina il trasferimento del diritto in capo ad altri soggetti, né, necessariamente, la sua estinzione (es.: non si estingue il diritto di credito rinunciato, se esso è in contitolarità con altri soggetti: opera, infatti, in tal caso l'accrescimento a favore dei contitolari).
I terzi, infatti, pur potendosi avvantaggiare dell'atto di (—), non derivano il loro eventuale acquisto dal rinunciante, ma dal configurarsi di una nuova situazione giuridica della quale la (—) è presupposto.
Ciò, ad esempio, si verifica quando la (—) alla proprietà di una cosa renda questa una res derelicta suscettibile di occupazione; così la (—) all'eredità da parte di un soggetto abilita gli altri soggetti legittimati ad accettare.