Rinuncia
Rinuncia
() all'eredit à (d. civ.)
La () è un negozio unilaterale [Negozio giuridico] tra vivi, non recettizio [Dichiarazione (recettizia)], con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredit à.
Con la () il chiamato si estranea completamente dalla successione; pertanto non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
Per ci ò che concerne caratteri e forma della (), si ricordi che:
pu ò farsi validamente solo in un momento successivo all'apertura della successione, stante il limite dell'art. 458 c.c. sul divieto dei patti successori [Patto (successorio)];
è atto solenne e, come tale, deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato (o da un suo rappresentante) ad un notaio o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente;
è actus legitimus ed è, perci ò, invalida se fatta sotto condizione o a termine (art. 520 c.c.);
non pu ò essere parziale ed ha effetto retroattivo.
A seguito della rinuncia, nella successione legittima operano nell'ordine: la rappresentazione, l'accrescimento, la devoluzione ai successivi chiamati per legge; nella successione testamentaria operano nell'ordine: le sostituzioni testamentarie, la rappresentazione, l'accrescimento, la devoluzione agli eredi legittimi.
() quale atto abdicativo di un diritto (d. civ.)
Atto di dismissione di un diritto da parte del suo titolare.
I terzi, infatti, pur potendosi avvantaggiare dell'atto di (), non derivano il loro eventuale acquisto dal rinunciante, ma dal configurarsi di una nuova situazione giuridica della quale la () è presupposto.
Ci ò, ad esempio, si verifica quando la () alla propriet à di una cosa renda questa una res derelicta suscettibile di occupazione; cos ì la () all'eredit à da parte di un soggetto abilita gli altri soggetti legittimati ad accettare.