Rappresentazione

Rappresentazione [diritto di] (d. civ.)
È l'istituto in forza del quale i discendenti (cd. rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (cd. rappresentato) in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del de cuius. Es.: se Tizio aveva due figli, A e B, e quest'ultimo sia premorto al padre lasciando due figli, l'eredità di Tizio si divide così: metà ad A e metà (1/4 per uno) ai figli di B.
I presupposti della (—) sono la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare e, nel caso di successione testamentaria, la mancanza di disposizioni sostitutive [Sostituzione] che prevalgono sulla (—).
Tale istituto è previsto solo a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali nonché di fratelli e sorelle del defunto. Alle suddette persone possono subentrare, per (—), i discendenti legittimi o naturali, nel luogo o nel grado del loro ascendente.
La (—) ha luogo fino all'esaurimento della discendenza e, pertanto, se il figlio o il fratello del de cuius non può o non vuole succedere, subentrano al suo posto i suoi discendenti senza limitazione di grado.