Occupazione [promozione della]
Occupazione [promozione della] (d. lav.)
La Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, che assume la valenza di mezzo necessario per il sostentamento dell'individuo e presupposto per il libero esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente garantito: a tal fine è impegno dello Stato promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto.
L'azione statale di promozione dell'() si concreta sia nella predisposizione di un efficiente sistema di servizi all'impiego, sia nei diversi strumenti di politica attiva del lavoro.
Dal primo punto di vista, operava soprattutto l'istituto del collocamento finalizzato a coordinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attualmente, abrogato il regime di monopolio pubblico del collocamento ed estesa questa funzione anche ai soggetti privati, l'intervento pubblico per l'() consiste soprattutto nel coordinamento tra l'attivit à dei soggetti pubblici e privati sul mercato del lavoro e nei servizi per l'impiego che vengono svolti a livello locale e che sono mirati a promuovere in particolar modo l'() dei lavoratori svantaggiati.
Dal secondo punto di vista, con una serie di iniziative assunte a livello centrale e periferico, viene promossa la formazione professionale degli inoccupati e la riqualificazione dei disoccupati [Lavori (socialmente utili); Mobilit à].
Numerose sono le norme rivolte a favorire l'() giovanile sia con la creazione di contratti di lavoro ad hoc, sia attraverso incentivi fiscali e contributivi alle imprese.
Oltre alla promozione del lavoro subordinato, l'impegno dello Stato concerne anche il lavoro cooperativo e il lavoro autonomo. Tra gli interventi pi ù significativi rileva il sistema degli incentivi all'imprenditoria giovanile e dei finanziamenti e interventi di assistenza tecnica per progetti di lavoro autonomo realizzati da disoccupati e inoccupati residenti in aree svantaggiate.