Accrescimento

Accrescimento [diritto di] (d. civ.)
È un istituto della successione ereditaria [Successione; Eredità] in virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiuntamente e una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l'eredità (artt. 674 ss. c.c.).
L'acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulteriore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.
Nella istituzione di erede, per aversi (—) occorre che i coeredi siano chiamati a succedere congiuntamente, ossia con uno stesso testamento (cd. coniunctio verbis), e senza determinazione di parti o in parti uguali (cd. coniunctio re).
Nel legato, invece, i presupposti per l'(—) sono meno rigorosi, in quanto è sufficiente che sia stato legato lo stesso oggetto a più persone (coniunctio re), anche se in base a separate disposizioni.
Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante inserisca un'apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).
Un'altra peculiare ipotesi di (—) si ha nel caso di usufrutto congiuntivo [Usufrutto] allorché muoia uno dei partecipanti. Tale (—) si verifica anche se il cousufruttuario è entrato nel godimento del diritto (art. 678 c.c.).