Accrescimento
Accrescimento [diritto di] (d. civ.)
L'acquisto avviene automaticamente, senza la necessit à di una ulteriore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.
Nella istituzione di erede, per aversi () occorre che i coeredi siano chiamati a succedere congiuntamente, ossia con uno stesso testamento (cd. coniunctio verbis), e senza determinazione di parti o in parti uguali (cd. coniunctio re).
Nel legato, invece, i presupposti per l'() sono meno rigorosi, in quanto è sufficiente che sia stato legato lo stesso oggetto a pi ù persone (coniunctio re), anche se in base a separate disposizioni.
Tale istituto è previsto anche nella donazione con pi ù donatari, qualora il donante inserisca un'apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non pu ò o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).
Un'altra peculiare ipotesi di () si ha nel caso di usufrutto congiuntivo [Usufrutto] allorch é muoia uno dei partecipanti. Tale () si verifica anche se il cousufruttuario è entrato nel godimento del diritto (art. 678 c.c.).