Regione
Regione (d. cost.)
() a statuto ordinario
Tali (), disciplinate dal titolo V della Costituzione (artt. 114-133), deliberano il contenuto dei loro statuti [Statuto (regionale)] attraverso i propri organi consiliari.
L'attribuzione dell'autonomia legislativa conferisce alle () grande importanza rispetto agli altri enti territoriali. Si distingue a tale proposito una potest à legislativa:
esclusiva, che attribuisce alla () il potere di legiferare in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato;
concorrente, che consente di legiferare entro i limiti di norme generali statali (cd. leggi sui principi fondamentali), nelle materie elencate nel co. 3 dell'art. 117 Cost. Tale potest à è riconosciuta a tutte le ().
Per quanto concerne la potest à regolamentare e l'esercizio delle fuzioni amministrative, occorre far riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. In particolare:
l'articolo 117, co. 6, Cost. attribuisce una potest à regolamentare generale alle (), escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potest à legislativa esclusiva dello Stato. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le () possono vedersi attribuita una specifica potest à regolamentare attraverso una delega statale;
l'articolo 118, co. 1, Cost., invece, attribuisce al Comune la titolarit à principale dell'esercizio delle funzioni amministrative. È all'ente locale pi ù vicino ai cittadini che spetta in prima battuta di esercitare concretamente i compiti amministrativi, potendosi derogare a tale principio soltanto nei casi in cui, sulla base dei principi di sussidiariet à, differenziazione ed adeguatezza, l'ente territoriale superiore, tra cui la (), pu ò esercitare tali funzioni in modo pi ù efficace.
L'organizzazione regionale è formata dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della () [Presidente (della Giunta regionale)]. Nelle () a statuto ordinario, il Presidente è eletto dal corpo elettorale, salvo che lo statuto disponga diversamente. In seguito alla L. cost. 2/2001 anche i Presidenti delle () a statuto speciale sono eletti direttamente (tranne che per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige).
() a statuto speciale
Per motivi politici, etnici ed economici, la Costituzione (art. 116) riserva un trattamento giuridico differenziato per cinque (): Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Questa autonomia differenziata si traduce in una pi ù ampia gamma di poteri e funzioni, in un diverso sistema finanziario ed un regime di controllo pi ù garantista.