
Regione
Regione (d. cost.)
(—) a statuto ordinario
Tali (—), disciplinate dal titolo V della Costituzione (artt. 114-133), deliberano il contenuto dei loro statuti [Statuto (regionale)] attraverso i propri organi consiliari.
L'attribuzione dell'autonomia legislativa conferisce alle (—) grande importanza rispetto agli altri enti territoriali. Si distingue a tale proposito una potestà legislativa:
— esclusiva, che attribuisce alla (—) il potere di legiferare in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato;
— concorrente, che consente di legiferare entro i limiti di norme generali statali (cd. leggi sui principi fondamentali), nelle materie elencate nel co. 3 dell'art. 117 Cost. Tale potestà è riconosciuta a tutte le (—).
Per quanto concerne la potestà regolamentare e l'esercizio delle fuzioni amministrative, occorre far riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. In particolare:
— l'articolo 117, co. 6, Cost. attribuisce una potestà regolamentare generale alle (—), escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potestà legislativa esclusiva dello Stato. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le (—) possono vedersi attribuita una specifica potestà regolamentare attraverso una delega statale;
— l'articolo 118, co. 1, Cost., invece, attribuisce al Comune la titolarità principale dell'esercizio delle funzioni amministrative. È all'ente locale più vicino ai cittadini che spetta in prima battuta di esercitare concretamente i compiti amministrativi, potendosi derogare a tale principio soltanto nei casi in cui, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza, l'ente territoriale superiore, tra cui la (—), può esercitare tali funzioni in modo più efficace.
L'organizzazione regionale è formata dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della (—) [Presidente (della Giunta regionale)]. Nelle (—) a statuto ordinario, il Presidente è eletto dal corpo elettorale, salvo che lo statuto disponga diversamente. In seguito alla L. cost. 2/2001 anche i Presidenti delle (—) a statuto speciale sono eletti direttamente (tranne che per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige).
(—) a statuto speciale
Per motivi politici, etnici ed economici, la Costituzione (art. 116) riserva un trattamento giuridico differenziato per cinque (—): Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Questa autonomia differenziata si traduce in una più ampia gamma di poteri e funzioni, in un diverso sistema finanziario ed un regime di controllo più garantista.