Regione

Regione (d. cost.)
È il più grande ed importante ente territoriale [Ente pubblico]. Essa può anche configurarsi come ente costituzionale a base territoriale, in quanto trova direttamente nella Costituzione il fondamento dei propri poteri ed è destinata ad attuare il dettato costituzionale nell'ambito di un determinato territorio. La (—) è pertanto dotata di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa, finanziaria. Lo Stato italiano si articola in 20 (—): 15 sono ad autonomia ordinaria (o a statuto ordinario), 5 ad autonomia speciale (o a statuto speciale). La fusione o la creazione di nuove (—) può avvenire solo con legge costituzionale.
() a statuto ordinario
Tali (—), disciplinate dal titolo V della Costituzione (artt. 114-133), deliberano il contenuto dei loro statuti [Statuto (regionale)] attraverso i propri organi consiliari.
L'attribuzione dell'autonomia legislativa conferisce alle (—) grande importanza rispetto agli altri enti territoriali. Si distingue a tale proposito una potestà legislativa:
— esclusiva, che attribuisce alla (—) il potere di legiferare in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato;
— concorrente, che consente di legiferare entro i limiti di norme generali statali (cd. leggi sui principi fondamentali), nelle materie elencate nel co. 3 dell'art. 117 Cost. Tale potestà è riconosciuta a tutte le (—).
Per quanto concerne la potestà regolamentare e l'esercizio delle fuzioni amministrative, occorre far riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. In particolare:
— l'articolo 117, co. 6, Cost. attribuisce una potestà regolamentare generale alle (—), escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potestà legislativa esclusiva dello Stato. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, le (—) possono vedersi attribuita una specifica potestà regolamentare attraverso una delega statale;
— l'articolo 118, co. 1, Cost., invece, attribuisce al Comune la titolarità principale dell'esercizio delle funzioni amministrative. È all'ente locale più vicino ai cittadini che spetta in prima battuta di esercitare concretamente i compiti amministrativi, potendosi derogare a tale principio soltanto nei casi in cui, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'ente territoriale superiore, tra cui la (—), può esercitare tali funzioni in modo più efficace.
L'organizzazione regionale è formata dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della () [Presidente (della Giunta regionale)]. Nelle (—) a statuto ordinario, il Presidente è eletto dal corpo elettorale, salvo che lo statuto disponga diversamente. In seguito alla L. cost. 2/2001 anche i Presidenti delle (—) a statuto speciale sono eletti direttamente (tranne che per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige).
() a statuto speciale
Per motivi politici, etnici ed economici, la Costituzione (art. 116) riserva un trattamento giuridico differenziato per cinque (—): Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Questa autonomia differenziata si traduce in una più ampia gamma di poteri e funzioni, in un diverso sistema finanziario ed un regime di controllo più garantista.
È però lo Statuto regionale, che, secondo quanto dispone l'art. 116 Cost., deve essere approvato con legge costituzionale, a rappresentare l'elemento di maggiore differenziazione; per le (—) a statuto speciale non trova quindi applicazione il Titolo V della Costituzione.