Ente pubblico

Ente pubblico (d. amm.)
Gli (—), in generale, sono le persone giuridiche attraverso cui la P.A. esplica l'attività amministrativa.
L'art. 4 della L. 70/1975 dispone che nessun ente pubblico può essere riconosciuto o istituito se non per legge.
Per gli enti istituiti prima di tale legge si pone il problema di individuare a quali debba essere riconosciuta la natura di ente pubblico. A questo proposito, la dottrina utilizza vari criteri: il criterio del fine pubblico (è pubblico l'ente che persegue fini pubblici), il criterio dei poteri pubblici (è pubblico l'ente dotato di poteri pubblici), il criterio della supremazia (è pubblico l'ente che gode di una posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti). Il criterio più seguito, però, è quello del regime giuridico, per il quale è pubblico l'ente assoggettato al regime giuridico tipico degli enti pubblici, ovvero a un sistema di controlli pubblici, all'ingerenza dello Stato (o di altre Amministrazioni) nella nomina e nella revoca dei dirigenti, alle direttive statali nel perseguimento degli obiettivi, etc.
Gli enti pubblici si possono distinguere in:
a) associazioni (o corporazioni) e fondazioni (o istituzioni);
b) enti territoriali e non. Gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio) sono quelli per la cui esistenza il territorio è un elemento costitutivo essenziale e non semplicemente l'ambito spaziale che ne delimita la sfera di azione. Gli enti territoriali sono sempre a struttura associativa (o corporativa), nel senso che prevale il fattore personale, e ad appartenenza necessaria, ovvero ad essi si appartiene necessariamente per il solo fatto di risiedere sul loro territorio. Gli enti non territoriali sono tutti gli altri; per essi il territorio non è elemento costitutivo, ma ciò non esclude che possano essere limitati territorialmente nella loro azione (c.d. enti ad efficacia territoriale);
c) enti autarchici ed economici. Gli (—) autarchici sono quelli che agiscono in regime di diritto pubblico, attraverso atti amministrativi. Gli () economici, invece, sono quelli che agiscono esclusivamente in regime di diritto privato, attraverso negozi giuridici, ed in piena concorrenza economica con le società private.
() economico
È uno dei tre strumenti organizzativi di cui si avvale lo Stato (o altra P.A.) per intervenire nel sistema economico, che si configura, pertanto, misto, in quanto caratterizzato dal concorso di imprese pubbliche e private. Gli altri due sono le aziende autonome e l'azionariato di Stato.
Sono denominati (—) economici quegli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche. Essi si pongono in concorrenza coi soggetti economici privati, ma realizzano fini pubblici che spesso non si identificano con i fini di lucro propri delle imprese private.
Tuttavia, pur non essendo lo scopo di lucro un elemento essenziale degli (—), è necessario che l'ente operi secondo il criterio della obiettiva economicità, nel senso che l'impresa venga esercitata in modo tale che dall'attività si ricavi almeno quanto occorre per coprire i costi dei fattori di produzione impiegati.
Riguardo al regime giuridico degli (—), occorre rilevare che:
— sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2201 c.c. e alla redazione del bilancio consolidato;
— non sono assoggettabili al fallimento;
— a seconda dell'oggetto sociale dell'impresa, stipulano con l'utenza contratti disciplinati dal codice civile;
— operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.
Gli (—) sono stati direttamente coinvolti nel processo di privatizzazione, che comporta il cambiamento della veste giuridica di un ente da pubblico a privato.